News di marzo

La motivazione nel licenziamento per
superamento del periodo di comporto.

 

Con ordinanza n. 6336 del 2 marzo 2023, la Corte di Cassazione ha
affermato che nel licenziamento per superamento del periodo di comporto
il datore non è obbligato a specificare i singoli giorni di assenza, potendosi
ritenere sufficienti indicazioni più complessive.
Tuttavia anche sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 2 della legge
n. 604/1966, che impone la comunicazione contestuale dei motivi, la
motivazione deve essere idonea ad evidenziare il superamento del
comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, dando atto
del numero totale delle assenze verificatesi in un determinato periodo,
fermo restando l’onere, nell’eventuale sede giudiziaria, di allegare e
provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato.

 

Fragilità e vacanza al Carnevale di Valencia: sì
alla giusta causa.

 

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 208/2023 del 20/03/2023, ha
confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa della
dipendente che, durante il periodo di sospensione della prestazione
lavorativa poiché in condizione di “fragilità”, si era recata al carnevale
Valencia pubblicando foto sui social mentre partecipava all’evento.
La Corte ha ritenuto che “[…] la situazione fotografata nelle due immagini
oggetto di addebito rappresenti in modo inequivoco una situazione nella
quale – per utilizzare la terminologia della giurisprudenza di legittimità ora
citata – o la grave patologia a base della fragilità era simulata, o la
condotta della lavoratrice era potenzialmente idonea a pregiudicarne la
condizione di fragilità, di conseguenza ritardandone il rientro in servizio,
come si ricava dal fatto che in occasione di una vacanza all’estero, che si
svolgeva in una città spagnola nella quale era in corso il tradizionale
festeggiamento del carnevale che notoriamente attirava migliaia di
visitatori, la lavoratrice era ritratta in prossimità di 4 amici, all’aperto o in
locale pubblico, senza che nessuno di loro indossasse la mascherina”.

 

L’onere della prova nel licenziamento per
ritorsione.

 

Con l’ordinanza n. 6838/2023 del 7 marzo 2023, la Corte di Cassazione
evidenzia che può essere accolta la domanda di nullità per un
licenziamento per ritorsione, e argomentata sostenendo la sussistenza di
un motivo illecito alla sua base.
Occorre, da parte del lavoratore, dimostrare che l’intento ritorsivo abbia
determinato la volontà del datore di recedere dal rapporto di lavoro, in
maniera esclusiva.

A cura dell’Avv. Marco Craia

 

 

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