Previdenza complementare

Previdenza complementare e TFR nel D.L. n. 62/2026: interventi puntuali, effetti organizzativi rilevanti

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Il D.L. n. 62/2026 interviene anche in materia di previdenza complementare e trattamento di fine rapporto (TFR), completando il quadro della riforma con disposizioni apparentemente circoscritte, ma rilevanti sotto il profilo applicativo. Il decreto, in particolare, introduce una disciplina transitoria per i versamenti al Fondo di Tesoreria relativi al primo semestre 2026, modifica durata e rinnovabilità degli organi delle forme pensionistiche complementari e riduce dal 60 al 50 per cento il limite ordinario di erogazione della prestazione pensionistica complementare in forma di capitale.

Previdenza complementare e TFR: un intervento finale coerente con la riforma

Il D.L. n. 62/2026 è stato prevalentemente associato alle novità in materia di salario giusto, incentivi all’occupazione e contrasto al caporalato digitale. Il Capo IV, tuttavia, contiene ulteriori disposizioni che incidono su istituti tradizionali del rapporto di lavoro e, tra questi, sulla previdenza complementare e sul trattamento di fine rapporto.

Anche in questa parte conclusiva della riforma emerge una logica di razionalizzazione e certezza delle regole. Il legislatore, infatti, interviene sia sugli adempimenti connessi al Fondo di Tesoreria, sia sull’assetto organizzativo delle forme pensionistiche complementari e sulle modalità di fruizione delle relative prestazioni.

Versamenti al Fondo di Tesoreria: regolarizzazione del primo semestre 2026

L’art. 16 disciplina una situazione transitoria riferita ai datori di lavoro tenuti, dal 1° gennaio 2026, al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria previsto dall’art. 1, comma 755, della legge n. 296/2006.

La norma stabilisce che i versamenti relativi ai periodi di competenza da gennaio a giugno 2026, se effettuati entro il 16 luglio 2026, sono considerati tempestivi a tutti gli effetti di legge. Per i medesimi periodi, inoltre, non si applicano sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive.

La disposizione ha una funzione essenzialmente regolarizzatrice. Il legislatore riconosce un termine unico per l’adempimento dei versamenti maturati nel primo semestre dell’anno, neutralizzando gli effetti sanzionatori connessi al differimento. Non introduce, quindi, una modifica strutturale della disciplina del Fondo di Tesoreria, ma detta una misura transitoria destinata a gestire l’applicazione delle nuove regole introdotte per il 2026.

Gli organi delle forme pensionistiche complementari

L’art. 16-bis interviene invece sulla governance delle forme pensionistiche complementari, con esclusione di quelle disciplinate dagli artt. 12 e 13 del d.lgs. n. 252/2005.

Per gli organi di amministrazione e controllo, la durata in carica è fissata in cinque esercizi. Gli incarichi, inoltre, non possono essere rinnovati per più di due mandati consecutivi; presidente e vicepresidente sono eletti dall’organo di amministrazione tra i propri componenti.

La disciplina si applica dal primo rinnovo degli organi successivo all’entrata in vigore della legge di conversione. Ai fini del limite dei due mandati consecutivi, peraltro, non si computano quelli già completati prima di tale data.

L’intervento non incide direttamente sulle posizioni individuali degli aderenti. Introduce, però, un criterio uniforme di durata e ricambio degli organi, con l’obiettivo di rendere più definito il quadro della governance delle forme pensionistiche complementari interessate.

Prestazione pensionistica: il limite della liquidazione in capitale

La modifica di maggiore rilievo per gli aderenti riguarda l’art. 16-ter. La disposizione interviene sull’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 252/2005, sostituendo il limite del 60 per cento con quello del 50 per cento.

La conseguenza è che, nel regime ordinario, la prestazione pensionistica complementare può essere erogata in capitale fino a un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, mentre la quota residua è destinata alla rendita, ferma la disciplina delle specifiche ipotesi previste dal medesimo art. 11.

La modifica si applica dal 1° luglio 2026.

L’intervento conferma la funzione previdenziale della pensione complementare. Riducendo la quota ordinariamente liquidabile in unica soluzione, infatti, il legislatore rafforza il rilievo della componente di rendita nell’erogazione della prestazione finale.

Le ulteriori decorrenze previste dalla riforma

L’art. 16-ter modifica inoltre l’art. 1, comma 202, della legge n. 199/2025, precisando che alcune disposizioni in materia di previdenza complementare si applicano dal 31 ottobre 2026. Si tratta, in particolare, della disposizione di cui alla lettera c) del comma 201 della medesima legge e dell’erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a cinque anni.

Il decreto, dunque, non si limita a correggere il limite quantitativo della prestazione in capitale, ma coordina anche le decorrenze della riforma previdenziale introdotta dalla legge n. 199/2025. Distingue così tra le disposizioni efficaci dal 1° luglio 2026 e quelle differite al 31 ottobre 2026.

Profili applicativi

Per i datori di lavoro, le novità richiedono anzitutto attenzione alla gestione dei versamenti al Fondo di Tesoreria e alla corretta applicazione della disciplina transitoria prevista per il primo semestre 2026.

Per le forme pensionistiche complementari interessate dall’art. 16-bis, l’adeguamento riguarda invece le regole di composizione, durata e rinnovo degli organi sociali, da applicare al primo rinnovo successivo all’entrata in vigore della legge di conversione.

Per lavoratori e aderenti, il dato più immediato riguarda la modifica del limite di capitale liquidabile dal 1° luglio 2026. La nuova soglia del 50 per cento incide sulle modalità ordinarie di erogazione della prestazione e rende necessario distinguere tale regola dalle ulteriori forme di erogazione per le quali la legge ha previsto una decorrenza successiva. In presenza di scelte di adesione o di riscatto già programmate, una verifica preventiva delle tempistiche consente di evitare disallineamenti tra le diverse decorrenze.

Conclusioni

Le disposizioni in materia di previdenza complementare e TFR rappresentano l’ultima componente del più ampio intervento realizzato dal D.L. n. 62/2026. Pur avendo un ambito più circoscritto rispetto alle regole sul salario giusto, sugli incentivi e sul lavoro tramite piattaforme, esse incidono su aspetti concreti della gestione aziendale e delle aspettative previdenziali dei lavoratori.

La disciplina transitoria dei versamenti al Fondo di Tesoreria risponde a un’esigenza di certezza degli adempimenti; le regole sulla governance delle forme pensionistiche complementari rafforzano la definizione dell’assetto organizzativo; la riduzione dal 60 al 50 per cento della quota ordinariamente liquidabile in capitale valorizza, infine, la funzione di rendita della previdenza complementare.

Anche in questo settore, il decreto mostra la propria impostazione di fondo: collegare le singole novità normative a una più ampia esigenza di regolarità, tracciabilità e corretta gestione dei rapporti di lavoro e delle relative tutele previdenziali.

Lo Studio Legale LFI Fiorillo & Partners assiste imprese, fondi e lavoratori nella gestione degli adempimenti relativi al Fondo di Tesoreria, nell’adeguamento della governance delle forme pensionistiche complementari e nella valutazione delle scelte di erogazione della prestazione previdenziale. Per una consulenza dedicata, contatta il nostro studio compilando il form qui sotto.

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