Pignoramento presso terzi e ordinanza di assegnazione del credito

Pignoramento presso terzi: dopo l’ordinanza di assegnazione, cosa si può ancora contestare?

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Il pignoramento presso terzi è lo strumento esecutivo più utilizzato per il recupero crediti su stipendi, pensioni e crediti commerciali. Ma quando il giudice dell’esecuzione emette l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., cosa resta ancora contestabile? Quali rimedi ha a disposizione il terzo pignorato? E il debitore? La risposta, tutt’altro che scontata, è stata oggetto di un’articolata evoluzione giurisprudenziale che merita di essere analizzata nel dettaglio.

I rimedi nel pignoramento presso terzi

Prima di esaminare la fase successiva all’assegnazione, è utile ricordare il quadro dei rimedi disponibili nella procedura:

  • opposizione all’esecuzione ( 615 c.p.c.): contesta il diritto di procedere all’esecuzione, o la pignorabilità dei beni. Nell’espropriazione presso terzi, è inammissibile se proposta dopo che è stata disposta l’assegnazione a norma dell’art. 552 c.p.c., salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile;
  • opposizione agli atti esecutivi ( 617 c.p.c.): contesta la regolarità formale degli atti esecutivi, compresa l’ordinanza di assegnazione.

La natura dell’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c.

L’ordinanza di assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. ha natura di titolo esecutivo di formazione giudizialenei confronti del terzo pignorato. Una volta pronunciata, essa diventa la fonte dell’obbligazione del terzo verso il creditore procedente.

Da ciò derivano conseguenze di fondamentale importanza:

  • il terzo pignorato non può più proporre opposizione all’esecuzione per contestare l’esistenza o la misura del credito pignorato, salvo fatti sopravvenuti successivi all’ordinanza;
  • per far valere vizi propri dell’ordinanza, relativi alla sua formazione o al suo contenuto, lo strumento esclusivo è l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

Come precisato dal Tribunale di Latina (sentenza n. 467/2022), “l’ordinanza di assegnazione del credito pignorato è censurabile mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., tanto in caso di mancata dichiarazione del terzo debitor debitoris, quanto in caso di erronea interpretazione della dichiarazione resa”.

Cosa può contestare il terzo pignorato dopo l’ordinanza di assegnazione

La ficta confessio e l’ordinanza della Cassazione n. 32376/2025

Una delle questioni più dibattute riguarda il meccanismo della cosiddetta ficta confessio di cui all’art. 548 c.p.c. Quando il terzo pignorato non rende la dichiarazione di quantità, il creditore può chiedere al giudice dell’esecuzione di emettere un’ordinanza di assegnazione come se la dichiarazione fosse positiva.

La Cassazione, con ordinanza n. 32376 dell’11.12.2025, ha affermato che il terzo pignorato conserva un legittimo interesse ad agire per far valere i vizi propri dell’ordinanza di assegnazione derivanti dalla scorretta operatività del meccanismo della ficta confessio. Il suo interesse, infatti, è volto a determinare il giusto soggetto a cui il debito deve essere corrisposto, ottenendo l’effetto liberatorio dal vincolo pignoratizio. In particolare: “Nel procedimento di pignoramento presso terzi, l’opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617 cod. proc. civ.) proposta dal terzo pignorato avverso l’ordinanza di assegnazione è ammissibile non solo nelle ipotesi limitate previste dall’art. 548, ultimo comma, cod. proc. civ. (mancanza di tempestiva conoscenza), ma anche per far valere vizi propri dell’atto, come quelli relativi alla corretta operatività del meccanismo della ficta confessio”.

I limiti: impignorabilità e requisiti del credito

La giurisprudenza ha però tracciato limiti precisi a ciò che il terzo può opporre.

In particolare, il terzo pignorato non è legittimato a dedurre l’impignorabilità del credito oggetto dell’espropriazione (Cass. n. 13223 del 14.5.2024): tale eccezione spetta esclusivamente al debitore esecutato.

Analogamente, il terzo non può contestare, con l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione, il fatto che il credito assegnato non fosse certo, liquido o esigibile al momento del pignoramento. La sussistenza dei requisiti di cui all’art. 474 c.p.c. in relazione al credito pignorato, infatti, non costituisce, di per sé, un requisito di validità dell’ordinanza di assegnazione, ma solo il presupposto affinché essa possa essere fatta valere come titolo esecutivo contro il terzo pignorato.

Il pagamento eseguito in base a un’ordinanza viziata

Una situazione delicata si verifica quando il terzo pignorato ha effettuato il pagamento in esecuzione dell’ordinanza di assegnazione, che poi risulti emessa con vizi.

La Suprema Corte ha affrontato anche questo scenario affermando che, in linea di principio, il pagamento effettuato in esecuzione di un’ordinanza di assegnazione stabile ed inoppugnabile ha effetto liberatorio nei confronti del terzo. Tuttavia, il terzo che abbia pagato in adempimento di un debito non proprio potrebbe vantare diritti di surrogazione legale ex art. 1203 n. 3 c.c. nei confronti del debitore esecutato originario (Cass. n. 17589 del 3.6.2026).

Termini di decadenza e abuso del processo

Un tema cruciale è costituito dai termini decadenziali.

L’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni dalla conoscenza dell’atto. Il mancato rispetto di tale termine determina la decadenza dall’impugnazione, con conseguente stabilizzazione dell’ordinanza di assegnazione.

Il Tribunale di Ancona ha recentemente sanzionato la condotta di un opponente che aveva proposto due distinte opposizioni tendenti allo stesso scopo – una pre-esecutiva e una esecutiva – in difetto di corretta impugnazione nei termini, qualificando tale comportamento come abuso del processo ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. (sentenza n. 651/2026).

Pignoramento presso terzi e ordinanza di assegnazione: i rimedi in sintesi

In conclusione:

  • prima dell’assegnazione: è possibile proporre sia opposizione all’esecuzione (art. 615) che agli atti esecutivi (art. 617);
  • dopo l’assegnazione: l’unico rimedio è l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da proporre entro venti giorni dalla conoscenza dell’ordinanza;
  • per fatti sopravvenuti successivi all’ordinanza: il terzo può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.;
  • l’impignorabilità: non può essere dedotta dal terzo pignorato, ma solo dal debitore esecutato.

Sullo stesso tema dell’esecuzione forzata, leggi anche il nostro approfondimento su come ottenere la restituzione delle somme pagate in base a una sentenza riformata o cassata.

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