a cura dell’avv. Selvaggia Trucchi.
Secondo il comma 2 dell’art. 7 della legge 300/1970, il datore di lavoro, per adottare un valido provvedimento disciplinare nei confronti di un dipendente, è tenuto, non solo a contestargli per iscritto l’addebito, ma anche ad ascoltarlo oralmente a sua difesa ove il lavoratore incolpato ne faccia espressa richiesta. Secondo il successivo comma 3, in sede di audizione orale, il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. L’audizione orale, con l’assistenza o meno di un rappresentante sindacale, costituisce un diritto fondamentale del lavoratore, in quanto espressione e diretta derivazione del suo diritto di difesa. Sicché, ove il dipendente chieda di essere ascoltato oralmente ed il datore non adempia al relativo obbligo, la sanzione irrogata potrà essere annullata. L’inderogabilità dell’obbligo di audizione orale ne impone il rispetto da parte del datore di lavoro anche ove il dipendente abbia già rassegnato per iscritto le sue giustificazioni senza chiedere in detta sede di essere ascoltato anche oralmente. Al datore di lavoro è precluso, infatti, ogni sindacato in ordine alla necessità, o opportunità, della richiesta integrazione difensiva, considerato che la relativa valutazione è rimessa e demandata in via esclusiva al lavoratore.