La motivazione nel licenziamento per superamento del periodo di comporto.
Con ordinanza n. 6336 del 2 marzo 2023, la Corte di Cassazione ha affermato che nel licenziamento per superamento del periodo di comporto il datore non è obbligato a specificare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive.
Tuttavia anche sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 2 della legge n. 604/1966, che impone la comunicazione contestuale dei motivi, la
motivazione deve essere idonea ad evidenziare il superamento del comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, dando atto
del numero totale delle assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l’onere, nell’eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato.
Fragilità e vacanza al Carnevale di Valencia: sì alla giusta causa.
La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 208/2023 del 20/03/2023, ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa della dipendente che, durante il periodo di sospensione della prestazione lavorativa poiché in condizione di “fragilità”, si era recata al carnevale Valencia pubblicando foto sui social mentre partecipava all’evento.
La Corte ha ritenuto che “[…] la situazione fotografata nelle due immagini oggetto di addebito rappresenti in modo inequivoco una situazione nella quale – per utilizzare la terminologia della giurisprudenza di legittimità ora citata – o la grave patologia a base della fragilità era simulata, o la condotta della lavoratrice era potenzialmente idonea a pregiudicarne la condizione di fragilità, di conseguenza ritardandone il rientro in servizio, come si ricava dal fatto che in occasione di una vacanza all’estero, che si svolgeva in una città spagnola nella quale era in corso il tradizionale festeggiamento del carnevale che notoriamente attirava migliaia di visitatori, la lavoratrice era ritratta in prossimità di 4 amici, all’aperto o in locale pubblico, senza che nessuno di loro indossasse la mascherina”.
L’onere della prova nel licenziamento per ritorsione.
Con l’ordinanza n. 6838/2023 del 7 marzo 2023, la Corte di Cassazione evidenzia che può essere accolta la domanda di nullità per un licenziamento per ritorsione, e argomentata sostenendo la sussistenza di un motivo illecito alla sua base.
Occorre, da parte del lavoratore, dimostrare che l’intento ritorsivo abbia determinato la volontà del datore di recedere dal rapporto di lavoro, in maniera esclusiva.
A cura dell’Avv. Marco Craia





