All Posts By

Tommaso Balzano

Previdenza complementare

Previdenza complementare e TFR nel D.L. n. 62/2026: interventi puntuali, effetti organizzativi rilevanti

By DIRITTO DEL LAVORO

Il D.L. n. 62/2026 interviene anche in materia di previdenza complementare e trattamento di fine rapporto (TFR), completando il quadro della riforma con disposizioni apparentemente circoscritte, ma rilevanti sotto il profilo applicativo. Il decreto, in particolare, introduce una disciplina transitoria per i versamenti al Fondo di Tesoreria relativi al primo semestre 2026, modifica durata e rinnovabilità degli organi delle forme pensionistiche complementari e riduce dal 60 al 50 per cento il limite ordinario di erogazione della prestazione pensionistica complementare in forma di capitale.

Previdenza complementare e TFR: un intervento finale coerente con la riforma

Il D.L. n. 62/2026 è stato prevalentemente associato alle novità in materia di salario giusto, incentivi all’occupazione e contrasto al caporalato digitale. Il Capo IV, tuttavia, contiene ulteriori disposizioni che incidono su istituti tradizionali del rapporto di lavoro e, tra questi, sulla previdenza complementare e sul trattamento di fine rapporto.

Anche in questa parte conclusiva della riforma emerge una logica di razionalizzazione e certezza delle regole. Il legislatore, infatti, interviene sia sugli adempimenti connessi al Fondo di Tesoreria, sia sull’assetto organizzativo delle forme pensionistiche complementari e sulle modalità di fruizione delle relative prestazioni.

Versamenti al Fondo di Tesoreria: regolarizzazione del primo semestre 2026

L’art. 16 disciplina una situazione transitoria riferita ai datori di lavoro tenuti, dal 1° gennaio 2026, al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria previsto dall’art. 1, comma 755, della legge n. 296/2006.

La norma stabilisce che i versamenti relativi ai periodi di competenza da gennaio a giugno 2026, se effettuati entro il 16 luglio 2026, sono considerati tempestivi a tutti gli effetti di legge. Per i medesimi periodi, inoltre, non si applicano sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive.

La disposizione ha una funzione essenzialmente regolarizzatrice. Il legislatore riconosce un termine unico per l’adempimento dei versamenti maturati nel primo semestre dell’anno, neutralizzando gli effetti sanzionatori connessi al differimento. Non introduce, quindi, una modifica strutturale della disciplina del Fondo di Tesoreria, ma detta una misura transitoria destinata a gestire l’applicazione delle nuove regole introdotte per il 2026.

Gli organi delle forme pensionistiche complementari

L’art. 16-bis interviene invece sulla governance delle forme pensionistiche complementari, con esclusione di quelle disciplinate dagli artt. 12 e 13 del d.lgs. n. 252/2005.

Per gli organi di amministrazione e controllo, la durata in carica è fissata in cinque esercizi. Gli incarichi, inoltre, non possono essere rinnovati per più di due mandati consecutivi; presidente e vicepresidente sono eletti dall’organo di amministrazione tra i propri componenti.

La disciplina si applica dal primo rinnovo degli organi successivo all’entrata in vigore della legge di conversione. Ai fini del limite dei due mandati consecutivi, peraltro, non si computano quelli già completati prima di tale data.

L’intervento non incide direttamente sulle posizioni individuali degli aderenti. Introduce, però, un criterio uniforme di durata e ricambio degli organi, con l’obiettivo di rendere più definito il quadro della governance delle forme pensionistiche complementari interessate.

Prestazione pensionistica: il limite della liquidazione in capitale

La modifica di maggiore rilievo per gli aderenti riguarda l’art. 16-ter. La disposizione interviene sull’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 252/2005, sostituendo il limite del 60 per cento con quello del 50 per cento.

La conseguenza è che, nel regime ordinario, la prestazione pensionistica complementare può essere erogata in capitale fino a un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, mentre la quota residua è destinata alla rendita, ferma la disciplina delle specifiche ipotesi previste dal medesimo art. 11.

La modifica si applica dal 1° luglio 2026.

L’intervento conferma la funzione previdenziale della pensione complementare. Riducendo la quota ordinariamente liquidabile in unica soluzione, infatti, il legislatore rafforza il rilievo della componente di rendita nell’erogazione della prestazione finale.

Le ulteriori decorrenze previste dalla riforma

L’art. 16-ter modifica inoltre l’art. 1, comma 202, della legge n. 199/2025, precisando che alcune disposizioni in materia di previdenza complementare si applicano dal 31 ottobre 2026. Si tratta, in particolare, della disposizione di cui alla lettera c) del comma 201 della medesima legge e dell’erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a cinque anni.

Il decreto, dunque, non si limita a correggere il limite quantitativo della prestazione in capitale, ma coordina anche le decorrenze della riforma previdenziale introdotta dalla legge n. 199/2025. Distingue così tra le disposizioni efficaci dal 1° luglio 2026 e quelle differite al 31 ottobre 2026.

Profili applicativi

Per i datori di lavoro, le novità richiedono anzitutto attenzione alla gestione dei versamenti al Fondo di Tesoreria e alla corretta applicazione della disciplina transitoria prevista per il primo semestre 2026.

Per le forme pensionistiche complementari interessate dall’art. 16-bis, l’adeguamento riguarda invece le regole di composizione, durata e rinnovo degli organi sociali, da applicare al primo rinnovo successivo all’entrata in vigore della legge di conversione.

Per lavoratori e aderenti, il dato più immediato riguarda la modifica del limite di capitale liquidabile dal 1° luglio 2026. La nuova soglia del 50 per cento incide sulle modalità ordinarie di erogazione della prestazione e rende necessario distinguere tale regola dalle ulteriori forme di erogazione per le quali la legge ha previsto una decorrenza successiva. In presenza di scelte di adesione o di riscatto già programmate, una verifica preventiva delle tempistiche consente di evitare disallineamenti tra le diverse decorrenze.

Conclusioni

Le disposizioni in materia di previdenza complementare e TFR rappresentano l’ultima componente del più ampio intervento realizzato dal D.L. n. 62/2026. Pur avendo un ambito più circoscritto rispetto alle regole sul salario giusto, sugli incentivi e sul lavoro tramite piattaforme, esse incidono su aspetti concreti della gestione aziendale e delle aspettative previdenziali dei lavoratori.

La disciplina transitoria dei versamenti al Fondo di Tesoreria risponde a un’esigenza di certezza degli adempimenti; le regole sulla governance delle forme pensionistiche complementari rafforzano la definizione dell’assetto organizzativo; la riduzione dal 60 al 50 per cento della quota ordinariamente liquidabile in capitale valorizza, infine, la funzione di rendita della previdenza complementare.

Anche in questo settore, il decreto mostra la propria impostazione di fondo: collegare le singole novità normative a una più ampia esigenza di regolarità, tracciabilità e corretta gestione dei rapporti di lavoro e delle relative tutele previdenziali.

Lo Studio Legale LFI Fiorillo & Partners assiste imprese, fondi e lavoratori nella gestione degli adempimenti relativi al Fondo di Tesoreria, nell’adeguamento della governance delle forme pensionistiche complementari e nella valutazione delle scelte di erogazione della prestazione previdenziale. Per una consulenza dedicata, contatta il nostro studio compilando il form qui sotto.

Caporalato digitale

Caporalato digitale e piattaforme: la trasparenza algoritmica entra nella compliance lavoristica

By DIRITTO DEL LAVORO

Il caporalato digitale è al centro del Capo III del D.L. n. 62/2026. Il legislatore non vieta la gestione algoritmica del lavoro, ma ne impone la trasparenza e la verificabilità. Rafforza così le tutele dei rider e i poteri di controllo delle autorità. Anche in questo settore, di conseguenza, la compliance lavoristica diventa un requisito sostanziale dell’organizzazione imprenditoriale, e non un semplice adempimento formale.

Le nuove regole intervengono su tre fronti: la qualificazione del rapporto, la tracciabilità delle prestazioni e la conoscibilità dei sistemi automatizzati. Per le piattaforme, quindi, adeguarsi significa rivedere processi organizzativi e tecnologici, non solo la modulistica.

Inquadramento della riforma sul caporalato digitale

Dopo aver inciso sulla contrattazione collettiva e sul salario giusto, e dopo aver ridisegnato gli incentivi all’occupazione, il D.L. n. 62/2026 dedica il Capo III alla prevenzione e al contrasto del caporalato digitale. L’intervento si colloca coerentemente nella logica generale della riforma. Secondo tale logica, infatti, la compliance lavoristica non coincide più con il mero rispetto degli adempimenti amministrativi, ma richiede coerenza tra organizzazione, documentazione, trattamento del lavoratore e possibilità di controllo.

L’ambito di applicazione è definito dall’art. 11-bis. La norma estende le disposizioni del Capo III ai lavoratori disciplinati dal Capo V-bis del d.lgs. n. 81/2015, ossia al lavoro organizzato attraverso piattaforme digitali.

Il legislatore concentra così l’attenzione su un settore delicato. In esso l’organizzazione della prestazione, l’assegnazione delle attività e la determinazione dei compensi possono dipendere da sistemi automatizzati non immediatamente conoscibili dal lavoratore.

La qualificazione del rapporto segue la realtà della prestazione

L’art. 12 pone al centro della nuova disciplina un principio essenziale: ai fini della qualificazione del rapporto rilevano le concrete modalità di svolgimento della prestazione, a prescindere dall’etichetta formale attribuita dalle parti.

La disposizione rende espressamente rilevanti anche gli elementi desumibili dall’impiego di sistemi di monitoraggio o decisionali automatizzati. L’algoritmo, quindi, non è un elemento neutro. Se incide sull’organizzazione della prestazione, sul controllo del lavoratore o sulle decisioni che lo riguardano, entra nella valutazione giuridica del rapporto.

Il decreto prevede inoltre una presunzione relativa di subordinazione quando emergano fatti indicativi di poteri di direzione e controllo, esercitati anche mediante sistemi automatizzati. Spetterà pertanto alla piattaforma fornire la prova contraria.

La novità è rilevante perché sposta il tema della gestione algoritmica dal piano puramente tecnologico a quello della qualificazione del rapporto. L’uso di un sistema digitale, infatti, non esclude di per sé l’esistenza di un potere datoriale: può invece costituirne la concreta modalità di esercizio, secondo un principio del primato dei fatti già valorizzato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di collaborazioni etero-organizzate.

Trasparenza algoritmica e riesame umano

L’art. 14 impone alle piattaforme di fornire ai lavoratori informazioni chiare, accessibili e comprensibili sui sistemi automatizzati impiegati. L’obbligo riguarda in particolare l’assegnazione delle attività, la determinazione o modifica dei compensi, la valutazione delle prestazioni e la sospensione, limitazione o cessazione dell’accesso alla piattaforma.

L’obbligo non ha carattere meramente formale. La piattaforma, infatti, deve rendere conoscibile al lavoratore l’incidenza effettiva dei sistemi utilizzati sulle condizioni di svolgimento dell’attività.

Particolarmente significativa è la previsione del diritto a ottenere, su richiesta, una spiegazione intelligibile e il riesame con intervento umano delle decisioni automatizzate. Il diritto opera per le decisioni che dispongono la limitazione, la sospensione o la chiusura dell’account, il diniego della retribuzione per il lavoro prestato o la modifica della situazione contrattuale.

Il legislatore individua così un limite preciso all’automazione. Le decisioni che incidono sulle condizioni di lavoro e sulla continuità della prestazione, quindi, non possono restare opache né sottratte a verifica. Il messaggio complessivo è chiaro: l’innovazione tecnologica non elimina la responsabilità datoriale e l’algoritmo può organizzare il lavoro, ma non può diventare uno strumento opaco di gestione delle persone.

Dati, tracciabilità e controlli

Il nuovo sistema si completa con gli obblighi di comunicazione e conservazione dei dati introdotti dall’art. 13. Le piattaforme devono registrare e conservare per almeno cinque anni i dati relativi ad accessi, assegnazioni, rifiuti, tempi e corrispettivi, rendendoli accessibili al lavoratore e alle autorità ispettive.

Con successivo decreto ministeriale saranno individuati gli indicatori di rischio e gli ulteriori dati oggetto di comunicazione. Gli elementi raccolti, inoltre, saranno messi a disposizione di INAIL, INL e INPS per le rispettive attività di vigilanza e per il coordinamento dei controlli, con condivisione degli esiti al fine di aggiornare gli indicatori di rischio. Le violazioni, infine, potranno essere comunicate anche all’Autorità europea del lavoro per iniziative congiunte a livello europeo.

La documentazione delle prestazioni assume pertanto una duplice funzione. Da un lato tutela il lavoratore, rendendo verificabili le modalità di gestione dell’attività e i compensi. Dall’altro consente alle autorità di ricostruire eventuali situazioni di lavoro sommerso o irregolare.

Le nuove tutele per i rider

L’art. 15 rafforza specificamente le garanzie per i rider delle piattaforme digitali, intervenendo su accesso, identità digitale e documentazione del rapporto.

Identità digitale e account personale

L’accesso alla piattaforma può avvenire mediante SPID, CIE, CNS oppure tramite un account associato a un singolo codice fiscale e protetto da autenticazione a più fattori. Le credenziali sono strettamente personali. La cessione dell’account o il suo utilizzo da parte di soggetti diversi dal titolare è sanzionata amministrativamente da euro 800 a euro 1.200.

La piattaforma, inoltre, non può rilasciare più di un account per ciascun codice fiscale né assegnare allo stesso lavoratore prestazioni temporalmente inconciliabili, con sanzione da euro 1.000 a euro 1.500.

Libro unico del lavoro e formazione sulla sicurezza

A decorrere dal 1° luglio 2026, il committente deve redigere e consegnare il libro unico del lavoro, con annotazione mensile del numero delle consegne e dell’importo totale erogato. Per le annotazioni relative al periodo in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, il termine è prorogato di novanta giorni.

È infine prevista una formazione base obbligatoria in materia di sicurezza, da svolgersi entro i primi trenta giorni dalla prima prestazione, secondo le modalità definite con decreto ministeriale. Il mancato completamento del corso viene segnalato al committente, cui si applica una sanzione da euro 800 a euro 2.400 qualora continui ad avvalersi, per tre mesi, delle prestazioni del lavoratore segnalato.

Profili applicativi per le piattaforme

Sul piano operativo, l’entrata in vigore del Capo III richiede alle piattaforme un adeguamento che non si esaurisce nell’aggiornamento documentale, ma coinvolge la revisione dei processi organizzativi e tecnologici.

Le aree di intervento prioritarie riguardano:

  • la mappatura dei sistemi automatizzati che incidono su assegnazione, compenso, valutazione e accesso;
  • la predisposizione di procedure di revisione umana effettive e non meramente nominali;
  • l’implementazione di sistemi di conservazione dei log algoritmici, idonei a documentare quali decisioni siano state adottate, quali parametri abbiano inciso sul risultato e chi abbia eventualmente validato la decisione automatizzata;
  • la verifica del rispetto del divieto di account multipli;
  • la predisposizione del libro unico del lavoro;
  • l’integrazione del flusso di onboarding con la formazione obbligatoria sulla sicurezza.

Il rischio più rilevante resta quello di qualificazione. Laddove i sistemi di gestione algoritmica rivelino, anche in sede ispettiva o giudiziaria, indici di controllo o eterodirezione, la presunzione di subordinazione di cui all’art. 12, comma 3, si attiva con effetti potenzialmente significativi sul piano contributivo, retributivo e sanzionatorio. Per prevenire questo rischio, un’analisi preventiva dei processi con il supporto di consulenza specialistica in materia di diritto del lavoroconsente di verificare la coerenza tra modello organizzativo e qualificazione dei rapporti.

Conclusioni

Il Capo III del D.L. n. 62/2026 costruisce un sistema unitario di contrasto al caporalato digitale, fondato su quattro pilastri coerenti tra loro: il primato delle concrete modalità di svolgimento della prestazione nella qualificazione del rapporto; la presunzione di subordinazione in presenza di poteri di direzione e controllo esercitati anche mediante sistemi automatizzati; la trasparenza, la spiegabilità e il riesame umano delle decisioni algoritmiche; la tracciabilità documentale e l’accessibilità dei dati per lavoratori e autorità.

La riforma appare coerente con l’impostazione generale del decreto, già emersa negli altri interventi. La compliance lavoristica, infatti, non coincide più con il mero adempimento formale, ma richiede coerenza sostanziale tra organizzazione, documentazione e tutela effettiva del lavoratore.

Anche nel lavoro intermediato da piattaforme, dunque, rilevano la concreta organizzazione del lavoro, la documentazione delle prestazioni, la conoscibilità dei criteri decisionali e l’effettività delle tutele. Il decreto non ostacola l’innovazione tecnologica, ma ne subordina l’impiego alla possibilità che le decisioni automatizzate siano conosciute, spiegate e verificate.

È in questo passaggio che si coglie il significato più profondo della riforma: l’algoritmo può organizzare il lavoro, ma non può sottrarsi alle regole di trasparenza, responsabilità e tutela proprie del rapporto di lavoro. La vera sfida per le piattaforme, nei prossimi anni, non sarà soltanto normativa ma organizzativa: dimostrare che l’efficienza tecnologica può convivere con la conoscibilità dei processi decisionali e con il mantenimento di un effettivo controllo umano sulle scelte che incidono sulla vita lavorativa delle persone.

Lo Studio Legale LFI Fiorillo & Partners assiste piattaforme, committenti e imprese nella mappatura dei sistemi algoritmici, nell’adeguamento dei processi al Capo III del D.L. n. 62/2026 e nella gestione del rischio di riqualificazione dei rapporti. Per una consulenza dedicata, contatta il nostro studio compilando il form qui sotto.

incentivi all'occupazione

Incentivi all’occupazione nel D.L. n. 62/2026: dalla decontribuzione alla compliance occupazionale

By DIRITTO DEL LAVORO

Gli incentivi all’occupazione introdotti dal D.L. n. 62/2026 non si limitano a ridurre il costo del lavoro. Il Capo I del decreto costruisce infatti un sistema selettivo, nel quale l’esonero contributivo è subordinato al rispetto di rigorosi requisiti organizzativi e occupazionali. La Circolare INPS n. 72/2026 conferma questa impostazione e chiarisce i profili operativi della misura più innovativa: la stabilizzazione dei rapporti a termine.

Dopo aver rafforzato il ruolo della contrattazione collettiva quale parametro del salario giusto, il D.L. n. 62/2026 interviene sulle politiche di incentivazione con una logica del tutto coerente. Anche in questo caso, infatti, il legislatore non introduce semplicemente nuovi benefici economici: costruisce un sistema in cui gli incentivi orientano i comportamenti delle imprese verso modelli occupazionali ritenuti meritevoli di sostegno.

Il dato di maggiore interesse non è l’entità degli esoneri contributivi. È piuttosto il fatto che il loro riconoscimento dipende da una serie di condizioni: la correttezza dei rapporti di lavoro, l’effettiva crescita dell’occupazione e la stabilità delle assunzioni. L’incentivo, quindi, non opera più come misura automatica di riduzione del costo del lavoro, ma come risultato di un giudizio complessivo di conformità dell’organizzazione aziendale.

Gli incentivi all’occupazione come strumento di politica del lavoro

Dopo aver attribuito alla contrattazione collettiva un ruolo centrale nella determinazione del salario giusto, il D.L. n. 62/2026 dedica il Capo I a un articolato sistema di incentivi per l’occupazione stabile. Anche qui, tuttavia, l’intervento non può essere letto come una semplice misura di riduzione del costo del lavoro. Il legislatore, infatti, costruisce un modello profondamente diverso rispetto alle precedenti discipline agevolative.

Tradizionalmente, gli incentivi all’assunzione compensavano, almeno in parte, il costo sostenuto dalle imprese per l’inserimento di determinate categorie di lavoratori. Nel D.L. n. 62/2026, invece, l’agevolazione economica assume una funzione ulteriore: diventa il mezzo per orientare le scelte organizzative verso obiettivi di interesse generale. Tra questi rientrano l’incremento stabile dell’occupazione, l’inserimento delle categorie più svantaggiate, il sostegno alle aree economicamente fragili e la riduzione del lavoro precario.

In questa prospettiva, gli esoneri contributivi non operano come benefici automatici. Al contrario, sono subordinati a una pluralità di condizioni che riguardano non solo il lavoratore assunto, ma l’intera organizzazione dell’impresa. Diventano quindi elementi essenziali del sistema la verifica dei requisiti soggettivi, il rispetto dell’incremento occupazionale netto, l’assenza di licenziamenti ostativi, la permanenza delle condizioni di legge e il monitoraggio dei limiti di spesa.

Si delinea, così, una logica coerente con quella già emersa nella disciplina del salario giusto. Se la corretta applicazione della contrattazione collettiva è divenuta un elemento della compliance retributiva, le norme sugli incentivi mostrano come anche le politiche assunzionali siano oggi soggette a un modello di compliance occupazionale. In questo modello, la pianificazione delle assunzioni e la gestione dei rapporti di lavoro assumono un rilievo determinante per l’accesso e la conservazione dei benefici.

Le quattro misure introdotte dal decreto

Coerentemente con questa impostazione, il Capo I individua quattro principali strumenti di incentivazione. Pur accomunati dalla finalità di promuovere l’occupazione stabile, essi si differenziano in base alle categorie di lavoratori interessate e agli obiettivi perseguiti.

Bonus Donne 2026

La prima misura è il Bonus Donne 2026, destinato a favorire l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratrici in particolari condizioni di svantaggio occupazionale. Il legislatore riconosce ai datori di lavoro privati un esonero contributivo totale, entro i limiti quantitativi previsti dalla norma. È valorizzato in particolare l’inserimento delle donne residenti nelle regioni della ZES Unica, per le quali è previsto un massimale più elevato. La misura si inserisce nel quadro delle politiche dirette a ridurre il divario occupazionale di genere.

Bonus Giovani 2026

Accanto ad essa si colloca il Bonus Giovani 2026, rivolto alle assunzioni a tempo indeterminato di under 35 che versino nelle condizioni individuate dalla legge. Anche in questo caso il beneficio ha carattere selettivo: privilegia l’inserimento stabile di chi incontra particolari difficoltà di accesso al mercato del lavoro e prevede un rafforzamento dell’agevolazione nelle aree territoriali indicate dal legislatore.

Bonus ZES 2026

Di diversa natura è il Bonus ZES 2026, che persegue una finalità prevalentemente territoriale. L’incentivo è destinato alle imprese di minori dimensioni che assumono a tempo indeterminato presso sedi o unità produttive ubicate nella Zona Economica Speciale Unica del Mezzogiorno. Qui la leva contributiva non favorisce soltanto l’occupazione, ma opera anche come strumento di sviluppo economico e riequilibrio territoriale, confermando l’integrazione tra politiche del lavoro e politiche di coesione.

Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti a termine

Completa il quadro l’incentivo alla stabilizzazione dei rapporti a termine, probabilmente la misura più innovativa del decreto. L’agevolazione non incentiva una nuova assunzione, bensì la trasformazione di rapporti già in essere da tempo determinato a tempo indeterminato. In questo modo premia le imprese che scelgono di consolidare rapporti inizialmente instaurati in forma flessibile. La previsione, subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e limitata a specifiche condizioni, evidenzia la volontà del legislatore di favorire la qualità e la continuità dell’occupazione.

La Circolare INPS n. 72/2026 delimita con maggiore precisione l’ambito applicativo della misura. Chiarisce, tra l’altro, che risultano esclusi il lavoro domestico, l’apprendistato e le trasformazioni di rapporti di lavoro intermittente. Il beneficio, invece, è riconosciuto anche nella trasformazione a tempo indeterminato di rapporti in somministrazione, purché ricorrano le condizioni di legge.

Nel loro insieme, le quattro misure delineano una strategia unitaria. Pur rivolgendosi a destinatari differenti, rispondono infatti alla medesima logica: utilizzare gli incentivi contributivi come strumenti di politica attiva del lavoro, selezionando le situazioni meritevoli di sostegno e subordinando il beneficio a condizioni rigorose. L’interesse del decreto, quindi, non risiede tanto nell’entità degli esoneri, quanto nella costruzione di un sistema in cui l’incentivo economico è il punto di arrivo di una verifica di conformità.

La selettività degli incentivi: il nuovo modello di compliance occupazionale

L’elemento che più distingue gli incentivi del D.L. n. 62/2026 dalle precedenti discipline non è l’entità dell’esonero, bensì la rigorosa selettività delle condizioni richieste.

Le misure del Capo I sono accomunate da un nucleo di requisiti volti a garantire che il beneficio sia effettivamente correlato a un incremento stabile dell’occupazione. Assumono quindi particolare rilievo l’incremento occupazionale netto, il divieto di licenziamenti economici nella medesima unità produttiva nei sei mesi precedenti l’assunzione incentivata e la revoca del beneficio in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nei sei mesi successivi, del lavoratore agevolato o di altro dipendente con la stessa qualifica.

La disciplina si completa con la non cumulabilità degli esoneri con altri benefici contributivi, salvo le eccezioni di legge, e con il rispetto dei limiti di spesa monitorati dall’INPS. Anche queste previsioni confermano la volontà di circoscrivere l’accesso agli incentivi alle sole situazioni in cui l’intervento pubblico sia effettivamente giustificato e sostenibile.

L’impressione complessiva è quella di un deciso mutamento di paradigma. In passato la verifica riguardava prevalentemente la posizione del lavoratore assunto. Oggi, invece, il legislatore richiede una valutazione ben più ampia, estesa all’intera organizzazione aziendale e alle sue dinamiche occupazionali. La concessione dell’incentivo presuppone infatti la correttezza complessiva delle politiche del personale, trasformando la gestione delle assunzioni in un’attività che richiede un costante presidio giuridico.

Gli incentivi diventano così parte integrante della compliance occupazionale. Le decisioni sulle nuove assunzioni non possono più basarsi solo su valutazioni economiche, ma richiedono un’analisi preventiva dei presupposti normativi e dei rischi di decadenza o revoca del beneficio.

La stessa Circolare INPS n. 72/2026 amplia il contenuto operativo delle verifiche. Richiama non soltanto le condizioni dell’art. 4 del decreto, ma anche i principi generali dell’art. 31 del d.lgs. n. 150/2015 in materia di incentivi all’occupazione. In particolare, l’Istituto ricorda che il beneficio non spetta in presenza di violazione del diritto di precedenza, di sospensioni dal lavoro connesse a crisi aziendali nelle ipotesi di legge o quando il lavoratore sia stato licenziato nei sei mesi precedenti da imprese del medesimo gruppo.

Programmazione delle assunzioni e gestione integrata dei processi aziendali

La complessità del sistema rende evidente un punto: la corretta gestione degli incentivi non può essere affidata soltanto alla funzione amministrativa o all’ufficio del personale.

L’accesso alle agevolazioni richiede infatti una preventiva attività di pianificazione che coinvolge più funzioni aziendali. Occorre verificare la posizione soggettiva dei lavoratori da assumere, monitorare l’andamento dell’organico ai fini dell’incremento occupazionale netto, accertare l’assenza di licenziamenti ostativi, valutare la cumulabilità con altri benefici e programmare gli effetti economici dei limiti quantitativi previsti dalla legge.

Sono verifiche che richiedono un costante coordinamento tra direzione delle risorse umane, consulente del lavoro, ufficio payroll e consulenza legale. Solo un approccio integrato, infatti, evita il rischio che un incentivo inizialmente riconosciuto venga revocato in sede ispettiva, con recupero dei contributi non versati e applicazione delle relative sanzioni. In questa fase, un supporto specialistico in materia di diritto del lavoro consente di strutturare i controlli a monte e di mettere in sicurezza il beneficio.

La riforma conferma, sotto questo profilo, una tendenza già presente in altri recenti interventi: la progressiva trasformazione della gestione del personale in un processo di governance. La conformità alle disposizioni lavoristiche diventa così un elemento essenziale della pianificazione aziendale e non un mero adempimento successivo all’assunzione.

Particolarmente significativo è il chiarimento dell’INPS sull’incremento occupazionale netto. Con la Circolare n. 72/2026, l’Istituto precisa che il requisito va verificato mese per mese, secondo il criterio delle Unità di Lavoro Annuo (ULA) previsto dalla normativa europea. Il venir meno dell’incremento, inoltre, determina la perdita del beneficio limitatamente al mese interessato, senza precluderne la successiva fruizione qualora il requisito venga nuovamente soddisfatto. Il calcolo, infine, deve considerare l’impresa nel suo complesso e, ai fini degli aiuti de minimis, secondo la nozione di “impresa unica”.

L’approccio della circolare conferma che la gestione dell’incentivo non si esaurisce nella verifica iniziale, ma richiede un monitoraggio continuo. Le istruzioni operative disciplinano la procedura telematica di richiesta, i controlli preventivi dell’INPS, l’obbligo di specifiche dichiarazioni sostitutive e la successiva verifica svolta mediante l’interoperabilità delle banche dati di INPS, Ministero del lavoro, Ispettorato Nazionale del Lavoro e CNEL.

Le ulteriori misure del Capo I

Accanto agli incentivi direttamente collegati alle assunzioni, il Capo I contiene ulteriori disposizioni. Pur avendo un ambito applicativo più circoscritto, esse contribuiscono a delineare il quadro complessivo delle politiche occupazionali.

In particolare, viene introdotto un limite massimo di dodici mesi complessivi per i tirocini extracurriculari nell’ambito del medesimo gruppo di imprese. La finalità è evidente: evitare un utilizzo reiterato dell’istituto come forma surrettizia di lavoro subordinato. La disposizione si inserisce nell’obiettivo più ampio di favorire percorsi di inserimento orientati alla stabilità del rapporto.

Merita inoltre attenzione la previsione di uno specifico esonero contributivo in favore delle imprese in possesso delle certificazioni richiamate dall’art. 6 del decreto. Pur rinviando a un successivo decreto ministeriale la definizione delle modalità applicative, la norma conferma l’attenzione del legislatore verso strumenti premiali destinati a valorizzare le imprese che adottano modelli improntati a qualità, sostenibilità e regolarità dei rapporti di lavoro.

Anche queste disposizioni, apparentemente marginali, risultano coerenti con la logica della riforma. Il decreto, infatti, non si limita a favorire l’incremento quantitativo dell’occupazione, ma promuove modelli di gestione delle risorse umane caratterizzati da maggiore stabilità, trasparenza e qualità organizzativa.

Conclusioni

Il sistema degli incentivi all’occupazione delineato dal D.L. n. 62/2026 rappresenta un’evoluzione significativa delle tradizionali politiche di sostegno. Pur mantenendo la leva contributiva come principale strumento, il legislatore ne modifica profondamente la funzione: collega gli esoneri non solo all’assunzione di determinate categorie, ma anche al rispetto di un articolato insieme di condizioni organizzative e gestionali.

L’interesse della riforma, pertanto, non risiede esclusivamente nell’entità delle agevolazioni, quanto nella costruzione di un sistema selettivo in cui il beneficio pubblico è subordinato alla correttezza delle politiche occupazionali. La verifica dei requisiti soggettivi, l’effettivo incremento dell’occupazione, la stabilità dei rapporti e la corretta gestione dell’organico diventano quindi elementi imprescindibili per accedere e conservare gli incentivi.

Anche sotto questo profilo emerge una continuità con le altre disposizioni del decreto. Così come il salario giusto ha trasformato la corretta applicazione della contrattazione collettiva in un elemento della compliance retributiva, gli incentivi all’occupazione delineano un modello di compliance occupazionale. In esso, la pianificazione delle assunzioni, il coordinamento tra le funzioni aziendali e il rispetto delle condizioni di legge assumono un ruolo centrale.

Il D.L. n. 62/2026 conferma così una più ampia evoluzione del diritto del lavoro contemporaneo. Gli strumenti di incentivazione non sono più meri meccanismi di riduzione del costo del lavoro, ma leve di regolazione del mercato occupazionale. Attraverso di esse il legislatore orienta i comportamenti delle imprese verso modelli coerenti con la crescita dell’occupazione stabile, la qualità del lavoro e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

La Circolare INPS n. 72/2026 completa questa impostazione, traducendo le disposizioni legislative in un procedimento amministrativo fatto di verifiche preventive, controlli successivi e costante interoperabilità delle banche dati pubbliche. Ne deriva che il corretto utilizzo degli incentivi richiede oggi non soltanto la conoscenza della disciplina sostanziale, ma anche un’attenta organizzazione dei processi aziendali e documentali, principale presidio contro il rischio di decadenza o recupero dei benefici.

Lo Studio Legale LFI Fiorillo & Partners affianca imprese e HR manager nella pianificazione delle assunzioni incentivate, nella verifica dei requisiti richiesti dal D.L. n. 62/2026 e nella gestione documentale prevista dalla Circolare INPS n. 72/2026. Per una consulenza dedicata, contatta il nostro studio compilando il form qui sotto.

Salario giusto e D.L. 62/2026: la nuova compliance aziendale

By DIRITTO DEL LAVORO

Il salario giusto introdotto dal D.L. n. 62/2026 non coincide con un salario minimo legale. L’art. 7 del decreto rafforza invece il ruolo della contrattazione collettiva e individua nel trattamento economico complessivo il parametro di attuazione dell’art. 36 della Costituzione. Per le imprese, di conseguenza, il salario giusto non è più soltanto un tema retributivo: diventa un elemento essenziale della compliance lavoristica.

Tra le disposizioni del decreto, quelle dedicate al salario giusto sono probabilmente anche le più esposte al rischio di equivoci. Nel dibattito pubblico il provvedimento è stato infatti spesso presentato come un intervento volto a introdurre una forma di salario minimo legale. Tuttavia, questa lettura non trova riscontro nel testo normativo.

Il legislatore non ha individuato un importo minimo uniforme valido per tutti i rapporti di lavoro. Ha invece scelto di rafforzare la contrattazione collettiva, individuando nel trattamento economico complessivo previsto dai contratti stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative il parametro di riferimento dell’art. 36 Cost.

La novità non riguarda soltanto la determinazione della retribuzione. Essa modifica anche il rapporto tra politica salariale, incentivi pubblici e attività di vigilanza. In questo modo, la corretta applicazione del contratto collettivo si trasforma in un vero requisito di compliance aziendale.

Salario giusto: il nuovo ruolo della contrattazione collettiva nell’art. 36 Cost.

Tra le innovazioni di maggiore rilievo del D.L. n. 62/2026 vi è certamente la scelta di affidare alla contrattazione collettiva un ruolo centrale nella determinazione del salario giusto. L’art. 7, infatti, stabilisce che la contrattazione collettiva costituisce, ai sensi dell’art. 36 della Costituzione, lo strumento di riferimento per l’individuazione della retribuzione proporzionata e sufficiente.

La disposizione si inserisce in un dibattito ormai pluriennale sul rapporto tra salario minimo legale e contrattazione collettiva. Il legislatore ha scelto di non introdurre una soglia retributiva uniforme, valorizzando invece il sistema della contrattazione collettiva nazionale quale criterio privilegiato di attuazione del precetto costituzionale.

La scelta appare coerente con l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione. La giurisprudenza, infatti, da tempo individua nei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative il principale parametro per valutare l’adeguatezza della retribuzione ai sensi dell’art. 36 Cost. La vera novità consiste, tuttavia, nel trasformare questo criterio interpretativo in un riferimento normativo, destinato a produrre effetti che vanno oltre il piano del contenzioso retributivo.

Il contratto collettivo, quindi, non rappresenta più soltanto il parametro per verificare la sufficienza della retribuzione del singolo lavoratore. Esso diventa il punto attorno al quale ruotano numerosi profili della riforma: dall’accesso agli incentivi all’occupazione agli obblighi di trasparenza documentale, fino ai nuovi strumenti di monitoraggio e vigilanza.

Ne deriva un significativo mutamento di prospettiva. La corretta applicazione della contrattazione collettiva non rileva più esclusivamente nei rapporti tra datore di lavoro e lavoratore o nelle relazioni sindacali. Al contrario, entra ormai a far parte delle politiche di gestione del rischio e della compliance aziendale.

Dal minimo tabellare al trattamento economico complessivo

La centralità della contrattazione collettiva trova ulteriore conferma nella nozione di trattamento economico complessivo introdotta dall’art. 7.

L’intervento supera una visione della retribuzione limitata al solo minimo tabellare e richiede una valutazione dell’intero assetto economico previsto dal contratto collettivo. Il parametro di riferimento, pertanto, non coincide più con la sola paga base: comprende tutte le componenti che il contratto riconosce in modo stabile e generalizzato ai lavoratori di un determinato settore.

Rientrano quindi nel trattamento economico complessivo non soltanto le voci retributive fisse e continuative, ma anche:

  • le mensilità aggiuntive;
  • le indennità aventi carattere stabile;
  • gli istituti di retribuzione indiretta e differita;
  • le prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti;
  • gli ulteriori benefici economicamente valutabili previsti dalla disciplina collettiva.

Restano invece escluse le componenti discrezionali o variabili riconosciute individualmente dal datore di lavoro, la cui attribuzione dipende da valutazioni non generalizzabili.

La scelta legislativa appare particolarmente significativa, perché impone alle imprese una verifica sostanziale dell’intero trattamento riconosciuto ai lavoratori. Non sarà più sufficiente dimostrare il rispetto del minimo tabellare del contratto formalmente applicato. Occorrerà invece verificare la corretta applicazione di tutte le componenti economiche che concorrono a definire il trattamento complessivo.

L’effetto pratico della riforma consiste, quindi, nello spostare l’attenzione dal singolo elemento retributivo alla conformità complessiva del sistema retributivo aziendale. In questa prospettiva, la verifica del trattamento economico coinvolge non soltanto la funzione del personale e l’ufficio paghe, ma l’intera organizzazione aziendale.

La scelta del CCNL come decisione di compliance

Se il trattamento economico complessivo rappresenta il parametro della nuova disciplina, la corretta individuazione del contratto collettivo applicabile ne costituisce il presupposto logico.

L’art. 7 individua espressamente nei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale il parametro per la determinazione del salario giusto. La relativa individuazione, inoltre, deve tenere conto del settore economico interessato, della categoria produttiva, dell’attività principale o prevalente esercitata, nonché della dimensione e della natura giuridica del datore di lavoro.

Si tratta di una previsione destinata ad assumere un rilievo che va ben oltre il tradizionale dibattito sull’efficacia soggettiva della contrattazione collettiva. Per effetto della riforma, la scelta del contratto collettivo non è più soltanto una decisione organizzativa o sindacale: diventa una vera decisione di compliance, capace di incidere sull’accesso ai benefici e sull’esposizione dell’impresa ai controlli amministrativi.

Particolarmente significativa è, sotto questo profilo, la disposizione secondo cui i contratti collettivi diversi da quelli comparativamente più rappresentativi non possono prevedere un trattamento economico complessivo inferiore a quello del contratto leader del settore. In questo modo il legislatore rafforza gli strumenti di contrasto al cosiddetto dumping contrattuale e valorizza la funzione dei contratti maggiormente rappresentativi.

Per le imprese ciò comporta una riflessione preliminare, che precede qualsiasi valutazione retributiva. Non è più sufficiente chiedersi quale contratto collettivo venga formalmente applicato: occorre verificare se esso sia realmente coerente con l’attività concretamente svolta e con il contratto comparativamente più rappresentativo del settore. La scelta del CCNL diventa, pertanto, uno dei primi momenti di valutazione del rischio giuslavoristico. In presenza di dubbi sull’inquadramento applicabile, un supporto specialistico in materia di diritto del lavoro consente di prevenire contestazioni e di mettere in sicurezza l’accesso agli incentivi.

Incentivi, trasparenza documentale e vigilanza: un sistema integrato

Una delle principali novità del D.L. n. 62/2026 consiste nell’aver costruito un sistema nel quale disciplina retributiva, incentivi all’occupazione e vigilanza non sono più ambiti autonomi, bensì elementi reciprocamente collegati.

Il salario giusto come condizione per gli incentivi

La scelta legislativa emerge già nella disposizione che subordina l’accesso ai benefici alla corresponsione di un trattamento economico individuale non inferiore al trattamento economico complessivo determinato ai sensi dell’art. 7. Il corretto adempimento degli obblighi retributivi, quindi, non è più soltanto un dovere verso il lavoratore: diventa condizione per beneficiare delle misure di sostegno.

Si tratta di un passaggio di particolare rilievo, perché modifica il rapporto tradizionale tra politiche occupazionali e disciplina del rapporto di lavoro. Gli incentivi contributivi, infatti, non vengono più riconosciuti sulla sola base della tipologia di assunzione o delle caratteristiche del lavoratore, ma presuppongono una verifica complessiva della conformità dell’organizzazione ai parametri di legge.

La trasparenza documentale in busta paga

In questa prospettiva devono essere lette anche le nuove regole sulla trasparenza documentale. Il decreto impone che il codice alfanumerico unico del contratto collettivo applicato sia riportato nelle comunicazioni al lavoratore, nel cedolino paga e nelle informazioni pubblicate sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), insieme alla retribuzione corrispondente alla qualifica e al livello contrattuale.

La funzione di questi adempimenti non è meramente informativa. Essi, infatti, rendono immediatamente verificabile la coerenza tra attività svolta, contratto collettivo applicato e trattamento economico riconosciuto.

Banche dati e attività ispettiva

Il legislatore completa il sistema prevedendo un’intensa interoperabilità tra le banche dati del Ministero del lavoro, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell’INPS e del CNEL. Le informazioni raccolte non servono soltanto a conoscere il fenomeno contrattuale: costituiscono uno strumento di supporto all’attività ispettiva, al monitoraggio del dumping contrattuale e retributivo e alla verifica dei requisiti per l’accesso ai benefici.

Ne emerge un modello profondamente diverso da quello tradizionale. La documentazione aziendale non è più soltanto il mezzo per dimostrare la regolarità dei rapporti in occasione di un’ispezione, ma diventa parte integrante del sistema di controllo. Retribuzione, documentazione e vigilanza, quindi, costituiscono tre componenti di un unico meccanismo volto a garantire la corretta applicazione della disciplina lavoristica.

Le ulteriori novità della riforma

L’intervento del legislatore non si esaurisce nella disciplina del salario e degli incentivi. Esso introduce, infatti, ulteriori modifiche destinate a incidere su diversi aspetti della gestione dei rapporti di lavoro.

Particolare attenzione merita, anzitutto, la contrattazione di prossimità. Il nuovo art. 7-bis rafforza la trasparenza imponendo il deposito degli accordi presso il Ministero del lavoro e il CNEL e introducendo specifiche garanzie quando gli accordi aziendali comportano trattamenti economici o normativi peggiorativi. Per le imprese fino a quindici dipendenti, inoltre, tali intese dovranno essere sottoscritte presso l’Ispettorato territoriale del lavoro, mentre i lavoratori interessati riceveranno una comunicazione scritta entro tre giorni dalla sottoscrizione. Anche qui emerge la volontà del legislatore di assicurare maggiore tracciabilità agli strumenti di flessibilità negoziale.

Ulteriore rilievo assume il nuovo meccanismo previsto per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali. Decorsi nove mesi dalla scadenza del contratto, e salvo diversa disciplina pattizia, le retribuzioni sono automaticamente adeguate in misura pari al cinquanta per cento della variazione dell’IPCA-NEI. La disposizione introduce così un elemento di prevedibilità nell’evoluzione del costo del lavoro e impone alle imprese un costante monitoraggio delle scadenze contrattuali.

Pur trattandosi di interventi apparentemente eterogenei, anche queste disposizioni si inseriscono coerentemente nella logica della riforma. Il legislatore, infatti, rafforza la trasparenza, amplia la tracciabilità delle relazioni industriali e rende più prevedibili gli effetti economici della contrattazione collettiva, favorendo una gestione dei rapporti di lavoro orientata alla programmazione e alla conformità normativa.

Conclusioni

L’art. 7 del D.L. n. 62/2026 rappresenta uno degli interventi più significativi degli ultimi anni nel rapporto tra legge e contrattazione collettiva. Pur senza introdurre un salario minimo legale, il legislatore attribuisce ai contratti collettivi comparativamente più rappresentativi una funzione centrale nell’attuazione dell’art. 36 della Costituzione e costruisce attorno ad essi un sistema integrato di regole.

La riforma modifica, così, il ruolo stesso della contrattazione collettiva. Il contratto nazionale non è più soltanto il parametro per valutare l’adeguatezza della retribuzione o per disciplinare i rapporti tra le parti sociali: diventa il riferimento attorno al quale si sviluppano gli incentivi all’occupazione, gli obblighi di trasparenza, il monitoraggio delle amministrazioni e i nuovi strumenti di vigilanza contro il dumping contrattuale.

Per le imprese, di conseguenza, il tema del salario giusto assume una dimensione nuova. La scelta del contratto collettivo, la corretta determinazione del trattamento economico complessivo, la coerenza della documentazione aziendale e l’adeguamento delle procedure interne non sono più adempimenti isolati, ma componenti di una più ampia strategia di compliance lavoristica.

In questa prospettiva, il decreto segna un’evoluzione del modello regolatorio tradizionale. Più che introdurre nuovi obblighi, esso collega tra loro istituti già esistenti e trasforma la conformità alla disciplina lavoristica in un presupposto per l’accesso ai benefici pubblici. È probabilmente questa la novità più rilevante: il salario non è più soltanto una componente del rapporto di lavoro, ma il punto di partenza di un sistema integrato in cui correttezza retributiva, trasparenza e controlli amministrativi concorrono a definire un nuovo modello di gestione delle risorse umane.

Lo Studio Legale LFI Fiorillo & Partners assiste imprese, HR manager e datori di lavoro nell’analisi del CCNL applicabile, nella verifica del trattamento economico complessivo e nell’adeguamento delle procedure alla nuova disciplina. Per una consulenza dedicata, contatta il nostro Studio cliccando qui https://lfifiorilloepartners.it/contatti/

Decreto Salario Giusto 2026

Decreto Salario Giusto 2026: cosa cambia per le imprese dopo la conversione in legge

By DIRITTO DEL LAVORO

D.L. 30 aprile 2026, n. 62, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2026, n. 112

Il 27 giugno 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo coordinato del Decreto Salario Giusto, formalmente denominato “Decreto Primo Maggio”, ormai convertito con modificazioni dalla Legge n. 112/2026. Un provvedimento che non si limita a introdurre incentivi alle assunzioni, ma ridisegna in modo organico alcune delle regole fondamentali che governano il rapporto di lavoro privato in Italia: dalla determinazione della retribuzione alla gestione delle piattaforme digitali, dai bonus occupazionali alle regole sul distacco, fino alla previdenza complementare.

Per le imprese, il messaggio centrale è uno solo: questo decreto non si legge e poi si archivia. Richiede verifiche immediate, adeguamenti documentali e, in alcuni casi, decisioni strategiche da adottare entro finestre temporali precise.

Ecco una mappa ragionata dei quattro assi di intervento del Decreto Salario Giusto 2026.

Salario giusto e contrattazione: la retribuzione diventa un tema di compliance

Il Capo II del decreto introduce una norma di principio destinata a cambiare la prospettiva con cui le imprese guardano al trattamento economico dei propri dipendenti.

La contrattazione collettiva è riconosciuta come strumento per la determinazione del salario giusto ai sensi dell’art. 36 della Costituzione. Il parametro di riferimento è il trattamento economico complessivo fissato dai CCNL stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, tenendo conto del settore, della categoria produttiva, dell’attività principale esercitata, della dimensione e della natura giuridica del datore di lavoro.

Ma la norma non si ferma qui. Essa stabilisce espressamente che «L’accesso ai benefici previsti dal presente decreto è consentito in caso di trattamento economico individuale corrisposto non inferiore al trattamento economico complessivo determinato ai sensi del presente articolo».

In altri termini: chi non applica correttamente il trattamento economico del CCNL leader del settore non può accedere agli incentivi previsti dallo stesso decreto. La retribuzione smette di essere una questione solo sindacale e diventa un prerequisito di accesso ai benefici contributivi.

Sul piano documentale, da subito ogni posizione di lavoro pubblicata sul SIISL deve indicare il codice alfanumerico unico del CCNL applicato e la retribuzione collegata alla qualifica e al livello contrattuale. Il medesimo codice deve figurare nella lettera di assunzione e nel cedolino paga. Il monitoraggio di questi codici è affidato al Ministero del lavoro, all’INL, all’INPS e al CNEL, anche attraverso l’interoperabilità delle banche dati, con esplicita finalità di contrasto al dumping contrattuale e retributivo e in coerenza con i nuovi obblighi di trasparenza retributiva.

Sul fronte dei rinnovi contrattuali, la novità più rilevante riguarda l’adeguamento automatico delle retribuzioni: decorsi nove mesi dalla scadenza naturale del CCNL senza rinnovo, e in assenza di diverse pattuizioni, le retribuzioni si adeguano nella misura del 50% della variazione dell’IPCA-NEI. Un meccanismo che le imprese dovranno monitorare con attenzione sul piano del costo del lavoro prospettico.

Incentivi all’occupazione del Decreto Salario Giusto: opportunità concrete, ma con condizioni precise

Il Capo I è quello con i contenuti più immediatamente operativi. Il decreto prevede quattro strumenti distinti, ciascuno con una platea di destinatari, requisiti e limiti di spesa specifici.

Bonus Donne 2026esonero contributivo del 100% per ventiquattro mesi, fino a 650 euro mensili (800 euro per le assunzioni nelle regioni ZES unica ammissibili ai fondi strutturali), per assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, oppure da almeno dodici mesi se appartenenti a categorie svantaggiate ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014.

Bonus Giovani 2026esonero del 100% per ventiquattro mesi, fino a 500 euro mensili (650 euro per assunzioni nelle sedi ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria), per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale under 35 con i requisiti di mancata occupazione retribuita previsti dalla norma.

Bonus ZES 2026: destinato ai soli datori di lavoro privati con fino a dieci dipendenti al mese dell’assunzione, per assunzioni presso unità produttive nella ZES unica di lavoratori over 35 disoccupati da almeno ventiquattro mesi; esonero del 100% fino a 650 euro mensili per ventiquattro mesi.

Incentivo alla stabilizzazione: riservato alle trasformazioni, dal 1° agosto al 31 dicembre 2026, senza soluzione di continuità rispetto a rapporti instaurati entro il 30 aprile 2026, di contratti a termine di durata complessiva non superiore a dodici mesi, riferiti a personale non dirigenziale under 35 mai assunto a tempo indeterminato; esonero del 100% fino a 500 euro mensili per ventiquattro mesi, subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.

Tre avvertenze che valgono per tutti gli incentivi:

  • Nessun esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive previsti dalla normativa vigente;
  • Ogni misura presuppone un incremento occupazionale netto e l’assenza, nei sei mesi precedenti, di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o collettivi nella medesima unità produttiva;
  • Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore incentivato, o di un dipendente di pari qualifica nella stessa unità, entro sei mesi dall’assunzione o trasformazione comporta la revoca dell’esonero e il recupero di quanto già fruito.

Contrasto al caporalato digitale: nuove regole per chi usa le piattaforme

Il Capo III introduce una disciplina organica per i lavoratori intermediati da piattaforme digitali, i cosiddetti “rider” e lavoratori assimilati, con effetti che si estendono anche ai committenti che di quelle piattaforme si avvalgono.

Il punto di partenza è la qualificazione del rapporto: rilevano le concrete modalità di svolgimento della prestazione, non l’etichetta contrattuale. Quando emergono fatti che indicano poteri di direzione e controllo, anche esercitati tramite sistemi algoritmici, il rapporto si presume subordinato, salva prova contraria.

Sul piano della tracciabilità, le piattaforme devono registrare e conservare per almeno cinque anni i dati relativi ad accessi, assegnazioni, rifiuti, tempi e corrispettivi, rendendoli accessibili al lavoratore e alle autorità ispettive. Dal 1° luglio 2026, i committenti sono tenuti alla redazione e consegna del libro unico del lavoro ai rider, con annotazione mensile del numero di consegne e dell’importo totale erogato.

Sono inoltre previste sanzioni amministrative pecuniarie per la cessione dell’account (da 800 a 1.200 euro), per il rilascio di più account riferiti allo stesso codice fiscale o per l’assegnazione di prestazioni temporalmente incompatibili (da 1.000 a 1.500 euro), nonché per i committenti che utilizzino le prestazioni di lavoratori che non abbiano completato la formazione base obbligatoria (da 800 a 2.400 euro).

Le altre novità del Decreto Salario Giusto per le imprese: distacco, somministrazione, previdenza

Il Capo IV contiene misure eterogenee ma di grande interesse pratico.

Sul distacco, il decreto introduce, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2029, la possibilità di distaccare lavoratori anche in assenza dell’interesse proprio del distaccante e anche tra aziende di settori diversi o con CCNL differenti, purché previo accordo sindacale e per finalità di salvaguardia occupazionale, continuità produttiva, conservazione delle competenze o prevenzione di esuberi. Si tratta di uno strumento potenzialmente molto utile per le imprese in riorganizzazione, la cui disciplina applicativa è rimessa a un decreto ministeriale da adottarsi entro sessanta giorni dalla conversione.

Sulla somministrazione, il lavoratore assunto dall’agenzia a tempo indeterminato può ora essere inviato a termine presso il medesimo utilizzatore, per mansioni di pari livello e categoria, per una durata complessiva non superiore a trentasei mesi, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Sono nulle le clausole che limitino la facoltà dell’utilizzatore di assumere il lavoratore durante o al termine della missione.

In materia di previdenza complementare, gli organi di amministrazione e controllo delle forme pensionistiche complementari durano in carica cinque esercizi con limite di due mandati consecutivi; la percentuale dell’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 252/2005 scende dal 60% al 50% con decorrenza dal 1° luglio 2026.

Infine, per i tirocini extracurriculari, la durata massima non può eccedere dodici mesi complessivi per ciascun gruppo di imprese.

In sintesi: cosa devono fare subito le imprese con il Decreto Salario Giusto

Il Decreto Salario Giusto è vigente dal 28 giugno 2026, il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Alcune misure hanno già prodotto effetti; altre sono subordinate a decreti attuativi in corso di adozione.

Per le imprese, i passaggi immediati sono:

  • Verificare il CCNL applicato e la sua coerenza con l’attività effettivamente esercitata, in vista dell’obbligo di indicazione del codice alfanumerico unico nelle comunicazioni obbligatorie e nel cedolino;
  • Mappare i fabbisogni di organico per pianificare assunzioni incentivate entro il 31 dicembre 2026, verificando requisiti soggettivi e condizioni ostative;
  • Controllare la storia dei licenziamenti negli ultimi sei mesi nelle unità produttive interessate, condizione necessaria per l’accesso a tutti gli esoneri;
  • Censire i rapporti con piattaforme digitali, predisporre il libro unico del lavoro per i rider e avviare un audit sulla raccolta e conservazione dei dati;
  • Valutare l’utilizzo del distacco sperimentale in situazioni di riorganizzazione o rischio esubero, in attesa del decreto ministeriale attuativo;
  • Aggiornare i processi di payroll per recepire le nuove indicazioni su CCNL, codice alfanumerico e componenti del trattamento economico complessivo.

Vuoi capire cosa cambia per la tua azienda?

Se vuoi capire quali obblighi e quali opportunità del Decreto Salario Giusto riguardano concretamente la tua realtà, contatta lo Studio LFI Fiorillo & Partners compilando il form che trovi qui sotto: analizzeremo insieme la tua situazione e definiremo gli interventi prioritari da adottare entro le finestre temporali previste dal decreto.

Licenziamento via email: quando e' valido e quando espone l'azienda al rischio

Licenziamento via email: quando e’ valido e quando espone l’azienda al rischio

By DIRITTO DEL LAVORO

Con l’ordinanza n. 13731 dell’11 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha confermato un orientamento consolidato, ribadendo un principio di fondamentale importanza pratica: un licenziamento comunicato tramite email ordinaria è valido ed efficace, a condizione che il datore di lavoro possa provarne la ricezione da parte del lavoratore. Sebbene la notizia possa apparire come una semplificazione delle procedure aziendali, un’interpretazione superficiale di tale principio espone il datore di lavoro a rischi legali e probatori significativi.

La Sentenza: i Fatti e il Principio di Diritto

Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un lavoratore licenziato per motivi disciplinari con una comunicazione trasmessa tramite email ordinaria. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile al rapporto prevedeva, per l’irrogazione delle sanzioni, l’utilizzo della raccomandata A/R, della raccomandata a mano o della Posta Elettronica Certificata (PEC).

Nonostante il lavoratore avesse impugnato il licenziamento eccependo la violazione della forma prescritta dal CCNL, sia i giudici di merito sia la Corte di Cassazione hanno respinto la sua domanda. Il ragionamento della Corte si fonda su una distinzione cruciale tra la forma dell’atto e la sua comunicazione:

  1. Forma dell’atto: L’art. 2 della Legge n. 604/1966 impone che il licenziamento sia intimato “per iscritto” a pena di inefficacia. Questo requisito di forma ad substantiam è soddisfatto da un documento digitale come un’email, in quanto atto scritto.
  2. Comunicazione dell’atto: Le previsioni del CCNL relative all’uso di PEC o raccomandata non disciplinano la forma del licenziamento, bensì le modalità con cui l’atto, già validamente formato per iscritto, deve essere portato a conoscenza del destinatario.

La Cassazione ha chiarito che la clausola contrattuale non istituisce una “forma convenzionale” ai sensi dell’art. 1352 c.c., ma regola la fase successiva della comunicazione.

Pertanto, se la comunicazione, seppur avvenuta con un mezzo diverso da quello previsto dal CCNL, ha raggiunto il suo scopo (cioè il lavoratore ne ha avuto conoscenza), il licenziamento è valido ed efficace.

Il Punto Critico: L’Onere della Prova della Ricezione

Il principio di validità del licenziamento via email è subordinato a una condizione non trascurabile: la prova della ricezione. Mentre nel caso deciso dalla Cassazione la ricezione non era contestata, la situazione si complica drasticamente quando il lavoratore nega di aver ricevuto il messaggio.

La disciplina degli atti recettizi, come il licenziamento, è governata dall’art. 1335 c.c., che introduce una presunzione di conoscenza: un atto si reputa conosciuto quando giunge all’indirizzo del destinatario. Tuttavia, l’operatività di tale presunzione varia a seconda del mezzo utilizzato:

  • Raccomandata A/R: Offre la massima garanzia. La presunzione di conoscenza scatta con la consegna del plico o, in caso di assenza del destinatario, con il rilascio dell’avviso di giacenza presso l’ufficio postale. L’avviso di ricevimento costituisce prova certa.
  • Posta Elettronica Certificata (PEC): La ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore di posta certifica che il messaggio è pervenuto nella casella del destinatario, integrando la presunzione di conoscenza.
  • Email Ordinaria: Non offre alcuna garanzia legale di avvenuta consegna. La sola prova dell’invio da parte del mittente è insufficiente. In caso di contestazione, l’onere di dimostrare che l’email è effettivamente giunta all’indirizzo del lavoratore grava interamente sul datore di lavoro. Tale prova può essere fornita tramite elementi accessori, come una risposta del lavoratore alla stessa email, una conferma di lettura, o comportamenti concludenti che attestino la conoscenza dell’atto (es. l’impugnazione stessa).

L’incertezza sul momento esatto della ricezione determina anche l’incertezza sul dies a quo per la decorrenza del termine di 60 giorni per l’impugnazione del licenziamento (art. 6, L. 604/1966), con un potenziale allungamento dei tempi di contestazione a svantaggio del datore di lavoro.

Il Ruolo del CCNL: Quando la Forma di Comunicazione Diventa Vincolante

Sebbene la Cassazione abbia stabilito che le clausole del CCNL sulle modalità di comunicazione, di norma, non incidono sulla validità del licenziamento, esiste un’eccezione fondamentale. La giurisprudenza di merito ha chiarito che la situazione cambia radicalmente quando il contratto collettivo non si limita a prescrivere una determinata forma di invio, ma vi collega espressamente una sanzione in caso di violazione.

Un esempio chiaro è fornito dal Tribunale di Savona (sentenza n. 92 del 17.3.2026) e da alcuni contratti collettivi, come quello per i dipendenti di attività operanti nel campo della formazione e orientamento, della sicurezza sul lavoro, qualità e ambiente, il quale prevede che “Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. […] Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle norme di cui al secondo e terzo comma del presente articolo é inefficace” (art. 136).

In presenza di una clausola di questo tenore, la prescrizione sulla modalità di comunicazione (raccomandata o mezzo equipollente certificato) diventa vincolante a pena di inefficacia. In questo scenario, l’utilizzo di un’email ordinaria renderebbe il licenziamento inefficace a prescindere dal fatto che il lavoratore l’abbia ricevuta e letta.

Consigli Operativi per i Datori di Lavoro

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale, l’utilizzo dell’email ordinaria per la comunicazione del licenziamento, sebbene astrattamente lecito, è una pratica sconsigliabile nella maggior parte dei casi. Si raccomanda di seguire le seguenti linee guida:

  1. Utilizzare sempre PEC o Raccomandata A/R: Questi strumenti offrono una prova legale certa della data di spedizione e di ricezione (o di compiuta giacenza), neutralizzando in radice qualsiasi contestazione sulla conoscenza dell’atto e garantendo la certezza del termine per l’impugnazione.
  2. Verificare scrupolosamente il CCNL applicato: Prima di inviare qualsiasi comunicazione di recesso, è indispensabile analizzare il CCNL per verificare non solo le modalità di comunicazione prescritte, ma soprattutto se all’inosservanza di tali modalità sia collegata una sanzione espressa di inefficacia o nullità.
  3. Ricorrere all’email ordinaria solo in casi eccezionali e sicuri: L’uso dell’email ordinaria può essere considerato solo in contesti non conflittuali e a condizione di ottenere una prova inequivocabile della ricezione, come un’email di risposta del lavoratore con cui conferma di aver ricevuto e letto la comunicazione di licenziamento. In assenza di tale prova, il rischio di soccombenza in un eventuale giudizio è elevatissimo.
  4. Conservare meticolosamente tutta la documentazione: Qualsiasi sia il mezzo utilizzato, è fondamentale archiviare con cura tutta la documentazione relativa all’invio e alla ricezione delle comunicazioni (ricevute di PEC, avvisi di ricevimento delle raccomandate, intero scambio di email), in quanto costituisce l’unica prova a disposizione del datore di lavoro.
  5. Considerare i termini di impugnazione: È utile ricordare che la Corte Costituzionale (sent. n. 111/2025) ha stabilito che il termine di 60 giorni per impugnare il licenziamento è sospeso qualora il lavoratore, al momento della ricezione, versi in uno stato di incapacità di intendere e di volere, con un termine massimo di impugnazione che si estende a 240 giorni. Questo sottolinea ulteriormente l’importanza di utilizzare metodi di comunicazione che garantiscano certezza sulla data di ricezione.

Per assistenza nella gestione di procedure di licenziamento, contatta lo Studio LFI Fiorillo & Partners compilando il form qui sotto all’articolo.

trasparenza retributiva 2026 obblighi aziende

Trasparenza retributiva 2026: cosa devono fare le aziende dal 7 giugno

By DIRITTO DEL LAVORO

Dal 7 giugno 2026 le regole sul trattamento economico dei lavoratori cambiano in modo strutturale. Con il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 96, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2026, l’Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2023/970 sulla trasparenza retributiva, introducendo obblighi concreti per tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, indipendentemente dalla dimensione aziendale.

Non è una norma riservata alle grandi imprese. Le novità più operative — l’obbligo di indicare la retribuzione negli annunci di lavoro, il divieto di chiedere la storia salariale ai candidati, il diritto dei lavoratori di conoscere i livelli retributivi medi della propria categoria — si applicano da subito a qualsiasi datore di lavoro.

Perché questa riforma cambia tutto

Il cuore del D.Lgs. 96/2026 non è solo una serie di adempimenti formali. È un cambio di prospettiva radicale: non è più il lavoratore a dover dimostrare di essere discriminato sul piano retributivo. Il sistema di trasparenza preventiva impone al datore di lavoro di documentare che le proprie scelte retributive rispondono a criteri oggettivi e neutri rispetto al genere. La trasparenza salariale smette di essere un adempimento burocratico e diventa un presidio di rischio legale.

Va però subito segnalata una semplificazione importante: i datori di lavoro che applicano un CCNL stipulato da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative godono di una presunzione di conformità ai principi di parità retributiva e trasparenza. Rimane ferma la possibilità di contestare singoli trattamenti retributivi individuali discriminatori.

Obblighi in vigore dal 7 giugno: tutti i datori di lavoro

Retribuzione negli annunci di lavoro
Qualsiasi offerta di lavoro pubblicata deve riportare la retribuzione iniziale o una fascia salariale prevista per la posizione, purché basata su criteri oggettivi e neutri rispetto al genere.

Divieto assoluto di chiedere la storia salariale
È vietato domandare ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite nei rapporti di lavoro precedenti o in corso. Il divieto vale sia per il datore direttamente, sia per agenzie e soggetti terzi incaricati della selezione.

Criteri di selezione neutri rispetto al genere
Annunci, titoli professionali e criteri di valutazione devono essere redatti in modo da non favorire né sfavorire nessun sesso.

Eliminazione delle clausole di segretezza salariale
Sono vietate le clausole contrattuali che impediscono ai lavoratori di rendere nota la propria retribuzione. Se presenti nei contratti in essere, sono prive di effetti giuridici dal 7 giugno 2026.

Trasparenza dei criteri retributivi
I datori di lavoro devono rendere accessibili ai lavoratori i criteri utilizzati per determinare la retribuzione, i livelli retributivi e la progressione economica. Per le aziende che applicano un CCNL rappresentativo, questo obbligo è assolto mediante il rinvio al contratto collettivo applicato. Le aziende con meno di 50 dipendenti sono esonerate dalla parte relativa alla progressione economica.

Diritto individuale dei lavoratori all’informazione retributiva
Ogni lavoratore ha il diritto di richiedere per iscritto — direttamente o tramite i propri rappresentanti — le informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Il datore deve rispondere entro due mesi. Il diritto è esercitabile una volta l’anno. I datori di lavoro devono informare annualmente tutti i lavoratori dell’esistenza di questo diritto.

Obblighi di reporting: aziende con almeno 100 dipendenti

Le scadenze per la prima comunicazione del divario retributivo sono scaglionate per dimensione:

  • ≥ 250 dipendenti: prima comunicazione entro il 7 giugno 2027, con cadenza annuale
  • 150–249 dipendenti: prima comunicazione entro il 7 giugno 2027, con cadenza triennale
  • 100–149 dipendenti: prima comunicazione entro il 7 giugno 2031, con cadenza triennale

Se dai dati emerge una differenza media pari o superiore al 5% in una qualsiasi categoria di lavoratori, non giustificata da criteri oggettivi, scatta l’obbligo di valutazione congiunta con i rappresentanti dei lavoratori.

Checklist operativa: cosa fare subito

  • Aggiornare tutti gli annunci di lavoro con la fascia salariale
  • Eliminare dai moduli di selezione le domande sulla storia retributiva
  • Verificare i contratti individuali ed eliminare le clausole di segretezza salariale
  • Verificare se si applica un CCNL rappresentativo (in tal caso, l’obbligo di trasparenza sui criteri retributivi è già assolto)
  • Se non si applica un CCNL rappresentativo, pubblicare su intranet i criteri retributivi adottati
  • Predisporre una procedura interna per gestire le richieste individuali di informazione sui livelli retributivi medi
  • Informare annualmente i lavoratori del loro diritto di richiedere tali informazioni
  • Per aziende con almeno 100 dipendenti: avviare la mappatura interna del divario retributivo per fasce di categoria

Vuoi verificare se il tuo sistema retributivo è conforme alle nuove disposizioni del D.Lgs. 96/2026?
Lo Studio LFI Fiorillo & Partners è a disposizione per una valutazione mirata e per supportare aziende e datori di lavoro nell’adeguamento agli obblighi introdotti dalla nuova normativa.

Richiedi una consulenza compilando il form qui sotto all’articolo.

articolo 164-bis

Art. 164-bis: quando il pignoramento non basta più

By DIRITTO CIVILE

Hai avviato un pignoramento. Hai aspettato mesi, forse anni. Eppure il credito non torna. Con tutte le riforme che le procedure espropriative hanno subito negli ultimi anni, questa situazione ha un nome giuridico preciso — e una conseguenza concreta: l’estinzione anticipata della procedura esecutiva.

Cosa prevede l’art. 164-bis disp. att. c.p.c.

L’art. 164-bis c.p.c. disciplina le conseguenze della infruttuosità della espropriazione forzata. In termini pratici, il Giudice dell’esecuzione può dichiarare estinta la procedura esecutiva quando ritiene che non sussistano più ragionevoli prospettive di soddisfazione per i creditori. Non si tratta di una ipotesi eccezionale.

È uno strumento che negli ultimi tempi ha visto una sempre maggiore applicazione.

Il Giudice dichiara l’estinzione della procedura, magari avviata diversi anni addietro, perché la ritiene antieconomica.

I casi in cui il giudice può fermare la procedura

L’art. 164-bis c.p.c. si applica con maggiore frequenza nelle esecuzioni immobiliari caratterizzate da situazioni critiche:

  • Aste ripetutamente deserte, senza aggiudicatari
  • Progressivo abbattimento del prezzo base d’asta
  • Beni difficilmente commerciabili o con vincoli urbanistici
  • Presenza di ipoteche o formalità pregiudizievoli che erodono il ricavato
  • Sproporzione evidente tra i costi della procedura e il presumibile realizzo finale

In queste situazioni, il giudice può interrompere la procedura anche se il creditore vorrebbe proseguire. Di conseguenza, il recupero crediti attraverso esecuzione forzata non è più una strada garantita solo dall’esistenza di un titolo esecutivo.

I rischi concreti per il creditore che non pianifica

Un tempo, molte procedure esecutive restavano pendenti per anni. Il ragionamento era semplice: prima o poi qualcosa si sarebbe realizzato. Oggi quella logica non regge più.

Il creditore che avvia un’esecuzione senza un’analisi preventiva si espone a rischi seri:

  1. Anticipo di speseprocessuali senza garanzia di recupero
  2. Anni di proceduracon bene immobile che perde valore nel frattempo
  3. Estinzione anticipataex art. 164-bis disp. att. c.p.c. disposta dal giudice
  4. Necessità di ripartirecon una strategia completamente diversa

In questi casi, il recupero crediti non è solo una questione procedurale. È un cambio di paradigma: il creditore diventa responsabile della sostenibilità dell’azione esecutiva che ha promosso.

Il nodo della valutazione patrimoniale preventiva

Il punto più critico riguarda la fase che precede il pignoramento. Verificare l’effettiva aggredibilità del patrimonio del debitore non è più una buona prassi: è una necessità strategica.

Prima di avviare qualsiasi esecuzione, oggi occorre valutare con precisione:

  • La reale commerciabilità del bene pignorato
  • L’entità dei gravami iscritti (ipoteche, privilegi, sequestri)
  • Il presumibile valore di realizzo in asta, considerando i ribassi previsti
  • I costi complessivi della procedura (spese, compensi, perizie)
  • Il tempo stimato per arrivare alla vendita

Solo da questa analisi emerge se l’azione esecutiva vale davvero la pena di essere avviata — o se esistono strade alternative più efficaci.

Recupero crediti efficace: la strategia prima dell’azione

Le riforme hanno reso evidente una verità che i professionisti del settore conoscono da tempo: il recupero crediti efficace dipende dalla qualità della strategia, non solo dalla velocità dell’azione.

Un’attività di recupero realmente efficace oggi si articola su più livelli:

  • Analisi preventivadella posizione debitoria e della situazione patrimoniale
  • Verifica delle banche datipubbliche e dei registri immobiliari e mobiliari
  • Valutazione degli strumenti alternativi(accordo stragiudiziale, mediazione, procedure concorsuali)
  • Scelta degli strumenti cautelaripiù adeguati al caso concreto (sequestro conservativo, azione revocatoria)
  • Monitoraggio continuativodell’effettiva utilità della procedura nel tempo

In questo contesto, l’assistenza legale non si esaurisce nella notifica dell’atto di pignoramento. Richiede, invece, un affiancamento strategico che accompagni il creditore dall’analisi iniziale fino alla chiusura effettiva della procedura.

Strumenti alternativi all’esecuzione forzata

Non sempre il pignoramento è la strada più conveniente. In molti casi esistono percorsi più efficaci e meno esposti al rischio di estinzione anticipata:

  • Accordo stragiudiziale: più rapido, meno costoso, spesso più realistico
  • Mediazione: obbligatoria in alcuni casi, può portare a soluzioni condivise
  • Azione revocatoria: per recuperare beni sottratti fraudolentemente
  • Insinuazione al passivo: quando il debitore è già in procedura concorsuale
  • Cessione del credito: per smobilizzare rapidamente posizioni difficilmente recuperabili per vie ordinarie

La scelta dello strumento giusto dipende dal profilo del debitore, dal tipo di credito, dall’urgenza e dall’entità della somma in gioco. Per approfondire le strategie di tutela del credito disponibili, consulta la sezione Diritto Civile del nostro studio.

Non aspettare che la procedura si fermi da sola

Le riforme hanno introdotto una nuova cultura del processo esecutivo: meno automatismi, più responsabilità e maggiore attenzione all’effettiva efficacia dell’azione. Oggi non basta avere un titolo esecutivo valido. Occorre costruire una strategia sostenibile, basata su dati reali e orientata al risultato.

LFI Fiorillo & Partners assiste imprese, professionisti e privati nella valutazione preventiva delle azioni di recupero, nella gestione delle procedure esecutive e nella scelta degli strumenti più efficaci caso per caso. Compila il form qui sotto e contattaci prima di avviare un’esecuzione: una consulenza preventiva può fare la differenza tra un recupero concreto e anni di procedura inutile.

Bonus assunzioni 2026

Bonus assunzioni 2026: come funziona l’esonero contributivo

By DIRITTO DEL LAVORO

Un’azienda che assume una giovane under 35 a tempo indeterminato oggi può azzerare i contributi previdenziali a proprio carico per due anni. Non è un’ipotesi: è quanto prevede il Decreto Lavoro 2026, in vigore dal 1° maggio. Eppure molte imprese non stanno ancora utilizzando il bonus assunzioni 2026 esonero contributivo. Ecco tutto quello che serve sapere per non perdere questa opportunità.

Cosa prevede il Decreto Lavoro 2026 sulle assunzioni

Il D.L. n. 62 del 30 aprile 2026 — il cosiddetto “Decreto Primo Maggio” — ha ridisegnato il sistema degli incentivi all’occupazione in Italia. Il provvedimento mobilita circa 934 milioni di euro e punta su tre obiettivi precisi: occupazione femminile, occupazione giovanile e stabilizzazione dei contratti a termine.

Il cuore del decreto sono quattro misure di esonero contributivo, tutte al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (escluso l’INAIL):

  • Bonus Donne 2026: per assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di lavoro da almeno 24 mesi
  • Bonus Giovani 2026: per assunzioni a tempo indeterminato di under 35 senza impiego da almeno 24 mesi
  • Bonus ZES 2026: per imprese con meno di 10 dipendenti che assumono nelle regioni del Mezzogiorno
  • Stabilizzazione contratti a termine: per trasformazioni a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2026

Quanto vale concretamente l’esonero?

I massimali mensili per lavoratore sono:

  • Fino a 500 €/mese per il Bonus Giovani (standard)
  • Fino a 650 €/mese per il Bonus Donne e per assunzioni in aree ZES
  • Fino a 800 €/mese per donne assunte nelle regioni della ZES Unica Mezzogiorno

La durata è di 24 mesi dalla data di assunzione. Tutti i bonus sono validi per assunzioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026.

Requisiti e condizioni che le aziende devono rispettare

Accedere al bonus assunzioni 2026 esonero contributivo non è automatico. Il decreto impone condizioni precise, e violarne anche una sola comporta la revoca del beneficio e la restituzione delle somme già fruite.

Le condizioni trasversali a tutti i bonus

  1. Incremento occupazionale netto: l’assunzione deve aumentare il numero di dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti
  2. Nessun licenziamento nei 6 mesi precedenti per giustificato motivo oggettivo o collettivo, nella stessa unità produttiva e per la stessa qualifica
  3. Salario giusto: il trattamento economico del lavoratore non può essere inferiore a quello previsto dal CCNL comparativamente più rappresentativo del settore
  4. Nessun cumulo con altri esoneri contributivi (ma compatibile con la maxi-deduzione del costo del lavoro della Legge di Bilancio 2025)
  5. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato

Il rischio più sottovalutato: il licenziamento successivo

Spesso le aziende sottovalutano un vincolo critico: se il lavoratore agevolato viene licenziato per giustificato motivo oggettivo entro 6 mesi dall’assunzione, l’esonero viene revocato retroattivamente. Questo vale anche per i licenziamenti di un altro lavoratore con la stessa qualifica, nella medesima unità produttiva.

Prima di pianificare una nuova assunzione agevolata, è quindi indispensabile una verifica preventiva della situazione contrattuale dell’unità produttiva interessata.

Bonus stabilizzazione: la misura più urgente

La stabilizzazione dei contratti a termine è l’unica misura del decreto con una doppia scadenza ravvicinata. Le condizioni sono molto specifiche:

  • Il contratto a termine deve essere stato stipulato entro il 30 aprile 2026, con durata complessiva non superiore a 12 mesi
  • Il lavoratore deve avere meno di 35 anni e non essere mai stato occupato a tempo indeterminato
  • La trasformazione deve avvenire tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, senza interruzioni
  • L’esonero è al 100% dei contributi, fino a 500 €/mese per 24 mesi

Per questa specifica misura, è in attesa la notifica alla Commissione europea. Le aziende devono quindi monitorare l’iter prima di fare affidamento sull’incentivo.

Come gestire correttamente la procedura di accesso

Sul piano operativo, i bonus Donne e Giovani non richiedono un decreto ministeriale attuativo distinto: sono già in vigore e attendono le istruzioni operative INPS. Il Bonus ZES e la Stabilizzazione hanno tempi di attivazione diversi.

I passi fondamentali per un’azienda sono:

  1. Verificare il rispetto di tutti i requisiti soggettivi del lavoratore (età, stato occupazionale)
  2. Controllare l’assenza di licenziamenti nell’unità produttiva nei 6 mesi precedenti
  3. Calcolare l’incremento occupazionale netto
  4. Applicare il trattamento economico corretto secondo il CCNL di riferimento
  5. Monitorare le circolari INPS per le istruzioni operative aggiornate

Per una guida completa sull’assistenza giuslavoristica alle imprese, consulta la sezione Diritto del Lavoro del nostro studio.

Puoi inoltre consultare il testo ufficiale del decreto direttamente sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2026 per verificare ogni dettaglio normativo.

Un errore oggi può costarti due anni di benefici

Il sistema del bonus assunzioni 2026 esonero contributivo offre vantaggi reali. Tuttavia, la complessità dei requisiti e la presenza di meccanismi anti-abuso rendono indispensabile un’analisi preventiva caso per caso.

Sbagliare la qualifica del lavoratore, dimenticare un licenziamento pregresso o non verificare l’incremento occupazionale netto può vanificare mesi di risparmio e generare un recupero contributivo retroattivo.

Lo Studio Legale LFI Fiorillo & Partners assiste aziende e imprenditori nella verifica dei requisiti, nella gestione delle procedure e nella tutela in caso di contestazioni da parte degli enti previdenziali. Contattaci per una consulenza preventiva prima di procedere con le assunzioni agevolate.

Trasparenza algoritmica lavoro

Trasparenza algoritmica lavoro: obblighi per le aziende nel 2026

By DIRITTO DEL LAVORO

Un algoritmo decide chi riceve un’assegnazione, come viene valutato un rider, quando un lavoratore rischia di perdere il contratto. Dal 1° maggio 2026, questo non può più avvenire nell’ombra. Il D.L. 62/2026 ha introdotto obblighi precisi in materia di trasparenza algoritmica lavoro che riguardano non solo le piattaforme digitali e, più in generale, sull’utilizzo di sistemi automatizzati nella gestione dei rapporti di lavoro.

Con il D.L. 62/2026 il legislatore è intervenuto introducendo specifici obblighi di trasparenza algoritmica destinati a incidere profondamente sulla gestione del personale, sul lavoro tramite piattaforme digitali e, più in generale, sull’utilizzo di sistemi automatizzati nei rapporti di lavoro.

Non si tratta di una normativa che riguarda soltanto rider o piattaforme di delivery. Le nuove regole coinvolgono potenzialmente qualsiasi azienda che utilizzi strumenti automatizzati per:

  • selezionare candidati;
  • assegnare turni e attività;
  • monitorare la produttività;
  • valutare performance;
  • determinare premi, penalizzazioni o compensi;
  • gestire processi decisionali HR.

Quando l’algoritmo diventa rilevante per il diritto del lavoro

Il decreto individua un principio molto chiaro: ogni sistema automatizzato che incide concretamente sul rapporto di lavoro assume rilevanza giuridica.

Questo significa che software di scoring, sistemi di ranking, strumenti di scheduling automatico o piattaforme di monitoraggio non possono più essere considerati semplici strumenti tecnici interni all’azienda.

Quando l’algoritmo influenza decisioni che incidono sull’attività lavorativa, entrano in gioco obblighi di trasparenza, controllo e responsabilità datoriale.

I diritti riconosciuti ai lavoratori

Il D.L. 62/2026 introduce tre diritti fondamentali:

Diritto di informazione Il lavoratore deve poter conoscere i criteri e i parametri utilizzati dal sistema automatizzato che lo riguarda.

Diritto di conoscere il proprio rating Chi opera tramite piattaforme digitali ha diritto a sapere come vengono attribuiti punteggi, priorità e penalizzazioni.

Diritto alla revisione umana Le decisioni automatizzate che incidono significativamente sul rapporto di lavoro — sospensioni, esclusioni, modifiche retributive o disattivazioni — devono poter essere riesaminate da una persona fisica.

Quest’ultimo aspetto è centrale: il legislatore afferma espressamente che il rapporto di lavoro non può essere governato esclusivamente da processi automatizzati.

La riqualificazione del rapporto di lavoro: il rischio più alto per le aziende

Uno dei punti più rilevanti riguarda il lavoro tramite piattaforma.

L’art. 12 del D.L. 62/2026 stabilisce che la qualificazione del rapporto dipende dalle concrete modalità di svolgimento dell’attività e non dalla denominazione contrattuale utilizzata dalle parti.

In altri termini, se la piattaforma:

  • organizza i turni;
  • controlla le prestazioni;
  • impone standard di performance;
  • determina unilateralmente compensi e priorità tramite algoritmi;

il rapporto può essere riqualificato come subordinato, indipendentemente dal contratto formalmente sottoscritto.

Le conseguenze per le aziende possono essere molto rilevanti:

  • recupero contributivo retroattivo;
  • sanzioni amministrative;
  • contenzioso giuslavoristico;
  • rivendicazioni retributive;
  • responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro.

Per approfondire i rischi legali legati alla gestione del personale e alla qualificazione dei rapporti di lavoro, consulta la sezione Diritto del Lavoro di LFI Fiorillo & Partners.

Gli obblighi concreti per piattaforme e aziende

Il decreto introduce inoltre specifici obblighi organizzativi:

  • identificazione certa degli accessi alle piattaforme;
  • divieto di utilizzo promiscuo degli account;
  • tracciabilità delle prestazioni;
  • conservazione dei log algoritmici;
  • procedure di revisione umana;
  • obblighi formativi in materia di sicurezza.

Particolarmente delicato è il tema della conservazione dei dati algoritmici.

Le aziende dovranno essere in grado di documentare:

  • quali decisioni siano state adottate dal sistema;
  • quali parametri abbiano inciso sul risultato;
  • quali dati siano stati utilizzati;
  • chi abbia eventualmente validato la decisione automatizzata.

Questo implica non solo adeguamenti tecnologici, ma anche una revisione delle procedure interne HR e compliance.

Per consultare il testo ufficiale del decreto e verificare gli obblighi normativi nel dettaglio, è disponibile il testo integrale del D.L. 62/2026 sulla Gazzetta Ufficiale.

Il rischio di un lavoro “filtrato” dagli algoritmi

Accanto agli aspetti strettamente normativi, esiste però un tema sociale e culturale che non può essere sottovalutato.

Sempre più aziende utilizzano sistemi automatizzati per selezionare curriculum, attribuire punteggi ai candidati e filtrare competenze sulla base di criteri preimpostati.

L’utilizzo della tecnologia nei processi di recruiting rappresenta certamente uno strumento utile per gestire grandi quantità di dati e ottimizzare tempi e costi.

Il problema nasce quando l’algoritmo smette di essere uno strumento di supporto e diventa il decisore effettivo.

In questi casi il rischio è concreto:

  • selezioni standardizzate;
  • valutazioni fondate su parametri rigidi;
  • esclusione preventiva di candidati validi;
  • perdita della componente relazionale nella gestione del personale.

Il fenomeno riguarda soprattutto i più giovani che si affacciano al mondo del lavoro attraverso piattaforme digitali e sistemi automatici di screening.

Un curriculum non costruito secondo determinate logiche informatiche, l’assenza di specifiche keyword o modalità espressive “compatibili” con il software non dovrebbe impedire a una persona competente di accedere almeno alla fase del colloquio.

Il fattore umano resta centrale

La gestione delle risorse umane non potrà mai essere integralmente affidata a un algoritmo.

Esistono competenze e professionalità che difficilmente possono essere misurate da sistemi automatizzati e che spesso rappresentano il vero valore aggiunto di una risorsa:

  • capacità relazionali;
  • leadership;
  • gestione dei conflitti;
  • adattabilità;
  • affidabilità;
  • attitudine al lavoro di squadra.

Sono qualità che emergono realmente soltanto attraverso il confronto umano.

Ridurre la selezione e la gestione del personale a parametri numerici, punteggi o filtri automatici rischia non solo di penalizzare candidati meritevoli, ma anche di impoverire la qualità stessa delle organizzazioni aziendali.

La tecnologia può supportare i processi decisionali, ma non può sostituire integralmente la sensibilità, l’esperienza e la capacità valutativa delle persone.

Compliance, contenzioso e organizzazione aziendale

La trasparenza algoritmica non rappresenta soltanto un nuovo adempimento formale.

Si tratta di un ambito destinato ad avere un impatto concreto su:

  • organizzazione aziendale;
  • gestione HR;
  • tutela dei lavoratori;
  • responsabilità datoriale;
  • contenzioso giuslavoristico.

Per le imprese diventa quindi fondamentale verificare:

  • quali sistemi automatizzati siano già in uso;
  • quali decisioni incidano sul rapporto di lavoro;
  • se esistano procedure di controllo umano;
  • se la documentazione interna sia adeguata ai nuovi obblighi normativi.

L’assistenza legale in questo settore richiede oggi competenze che uniscano diritto del lavoro, compliance tecnologica, gestione organizzativa e prevenzione del contenzioso.

La sfida dei prossimi anni

Il messaggio del legislatore è chiaro: l’innovazione tecnologica non elimina la responsabilità datoriale.

L’algoritmo può aiutare a organizzare il lavoro, ma non può diventare uno strumento opaco di gestione delle persone.

La vera sfida dei prossimi anni sarà trovare un equilibrio tra efficienza tecnologica e tutela del fattore umano, evitando che l’automazione finisca per comprimere dignità professionale, opportunità lavorative e qualità delle relazioni all’interno delle aziende.

LFI Fiorillo & Partners assiste le imprese nell’analisi dei sistemi di gestione automatizzata, nella revisione dei contratti di collaborazione con lavoratori su piattaforma e nella gestione delle controversie in caso di riqualificazione del rapporto. Contattaci per una consulenza preliminare.